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Mobilità 2019, chi sarà soggetto al blocco triennale?

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Si prospettano importanti novità per la prossima mobilità e una di queste, inserita nell’art.7 comma 3 del CCNL 2016-2018, stabilisce che il contratto sulla mobilità sarà triennale.

Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale”.

Contrattazione triennale, ma la mobilità resterà annuale

È utile chiarire che ad essere triennale sarà la contrattazione con relativo CCNI, ma non la possibilità di partecipare annualmente alla mobilità (trasferimenti , passaggi di cattedra, passaggi di ruolo) per i docenti in possesso dei necessari requisiti.

Domanda di mobilità: non tutti i docenti potranno presentarla annualmente

Non tutti i docenti, però, avranno la possibilità di presentare annualmente la domanda di mobilità.

Nel CCNL, infatti, si parla di triennio non solo per la contrattazione integrativa sulla mobilità, ma anche per la possibilità di presentare domanda di mobilità da parte dei docenti soddisfatti nel movimento su scuola.

Per questi docenti si parla, infatti, di blocco triennale, che rende impossibile, per loro, partecipare alla mobilità per un triennio a decorrere dall’anno scolastico in cui ottengono il movimento volontario su scuola, come indicato nell’art.22 comma 4 lettera a) del CCNL 2016-2018:

“[….]al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente [….]”

Dubbi e domande per ora senza risposte certe

Questa disposizione è causa di dubbi e conseguenti preoccupazioni per i docenti interessati che si pongono numerose domande, per ora senza precise risposte

Sono numerosi, infatti, i quesiti che arrivano alla nostra redazione e che, per ora, possono avere una risposta solo ipotetica in quanto i chiarimenti, con relative disposizioni specifiche, dovranno essere stabiliti in sede di contrattazione e inseriti nero su bianco nel prossimo CCNI, per il quale il negoziato per il suo rinnovo è appena iniziato

Non potendo fornire ora i chiarimenti richiesti, in attesa degli esiti della contrattazione, si ritiene utile evidenziare quali sono i principali dubbi esternati dai docenti, ribadendo che le risposte fornite sono solo ipotetiche, nei casi in cui è possibile formulare ipotesi interpretative di quanto scritto nel CCNL 2016-2018.

Ecco le domande inviate alla nostra redazionemaster post laurea 2018 2019

  • Il blocco triennale riguarda solo il trasferimento o interessa tutta la mobilità?

Nel CCNL 2016-2018 si para di mobilità volontaria senza escludere alcun movimento, quindi, si presume che ad essere coinvolti siano tutti i movimenti, sia territoriali (trasferimenti) che professionali (passaggi di

cattedra e passaggi di ruolo)

  • Il docente che ha supera il vincolo quinquennale nell’anno scolastico in cui ottiene trasferimento su scuola, può chiedere mobilità su materia o scatta anche in questo caso il blocco triennale?

Vincolo quinquennale e blocco triennale “camminano” su strade separate.

È vero che una volta superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno il docente può chiedere trasferimento su materia, ma è anche vero che, se nell’anno scolastico 2019/20 otterrà, come docente di sostegno ancora nel vincolo, trasferimento su una scuola richiesta, come stabilisce il CCNL 2016-2018, dovrebbe scattare anche per lui il blocco triennale, che gli impedirà per un triennio di partecipare alla mobilità sia per il sostegno che per posto comune, anche se nel frattempo avrà superato il vincolo quinquennale

  • Il blocco triennale scatta solo se si ottiene mobilità volontaria nella scuola inserita come prima preferenza?

Non sembra ci siano indicazioni di questo tipo nel CCNL.

Si parla, infatti di istituzione scolastica in generale (“[….]qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente [….]”), senza indicare l’ordine con il quale la scuola è stata inserita nella domanda, per cui il docente potrebbe essere soddisfatto anche nell’ultima scuola richiesta e questo dovrebbe far scattare, comunque, il blocco triennale

  • Il docente che ottiene trasferimento in base ad una preferenza sintetica su provincia, sarà sottoposto al blocco triennale?

Il blocco triennale, in base al CCNL 2016-2018, non interessa i docenti che ottengono il movimento volontario in un ambito territoriale. Il trasferimento volontario o il passaggio su ambito territoriale può essere disposto solo se il docente inserisce, nella domanda, preferenze per ambiti territoriali, oppure nel caso di preferenza sintetica sulla provincia.

In base alle disposizioni in vigore nel corrente anno scolastico, infatti, come previsto dall’art.9 comma 7 dell’Ordinanza ministeriale sulla mobilità 2018/19, con la preferenza sintetica sulla provincia, si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi:

Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza sintetica “provincia”, tutti gli ambiti ubicati rispettivamente nell’area territoriale della provincia”

Il docente soddisfatto nella preferenza sintetica su provincia, quindi, viene trasferito o ottiene il passaggio in uno degli ambiti territoriali della provincia, in sintonia con quanto ha previsto l’art.6 comma 5 del CCNI sulla mobilità 2018/19:

“[….] in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia [….]”

Se, però, come chiedono i sindacati, si arriverà all’abolizione degli ambiti territoriali e si potrà acquisire titolarità su scuola anche con la preferenza sintetica sulla provincia, il movimento disposto sarà sempre su un’istituzione scolastica richiesta volontariamente.

In questo caso, infatti, con la preferenza sintetica sulla provincia, ipotizzando che non ci siano più gli ambiti territoriali come possibili preferenze, il docente chiede indistintamente tutte le scuole presenti nella provincia e, se soddisfatto nella richiesta, otterrà il movimento volontario in una scuola comunque scelta anche se non indicata in modo analitico. In base a questo dovrebbe scattare anche per questo docente il blocco triennale.

Se così non fosse, il CCNI dovrebbe chiarire in modo preciso la questione, esplicitando che il blocco triennale interessa solo i docenti che ottengono trasferimento o passaggio su una scuola richiesta con preferenza analitica, mentre tale blocco non scatterebbe se il movimento volontario ottenuto è sempre su scuola, ma determinato da una preferenza sintetica espressa nella domanda

Conclusioni

Si tratta, quindi, di quesiti importanti che meritano risposte certe per chiarire i dubbi, più che giustificati, dei docenti direttamente coinvolti, che hanno il diritto di sapere quali potrebbero essere le conseguenze legate ad una futura mobilità e come agire onde evitare di commettere errori che potrebbero penalizzarli.

È doveroso, quindi, chiarire in modo puntuale tutti i dubbi esternati dai docenti esplicitando con precisione e chiarezza tutti gli aspetti in fase di contrattazione.

Auspichiamo che il CCNI venga scritto in modo chiaro, preciso ed esauriente onde evitare fraintendimenti ed errori di interpretazione che ogni anno sono causa di discussioni e contenziosi non sempre di facile risoluzione

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/mobilita-2019-chi-sara-soggetto-al-blocco-triennale/

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