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Il docente non ha obbligo di firma in registri posti in aula insegnanti

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corso di preparazione al concorso straordinario scuola primaria, infanzia e sostegnoIn tantissime scuole esiste la prassi che il docente, al suo orario di entrata, si debba recare in sala insegnanti per deporre, in un apposito registro, la firma della sua presenza. In alcune scuole il registro delle firme è all’entrata oppure in presidenza. È utile sapere che il docente non ha obbligo di firmare in tali registri.

Docenti e obbligo di firma nel registro di classe

Le disposizioni organizzative scritte da alcuni Dirigenti scolastici che impongono al docente di recarsi in sala insegnanti, o addirittura in presidenza, per deporre la propria firma di presenza in un registro cartaceo, non hanno alcun fondamento normativo legittimo e non possono costituire un obbligo per il docente.

Bisogna sapere che l’unico obbligo che ha il docente per attestare la sua effettiva presenza a scuola è la firma sul registro di classe, non esistono, almeno per ora, obblighi di firmare altri fogli di presenza o addirittura di utilizzare il badge come il personale Ata. Nel CCNL scuola 2006/2009 e in quello 2016/2018 del 19 aprile 2018, l’obbligo di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze è previsto per il solo personale Ata, invece per i docenti la rilevazione della presenza è formalizzata con la firma sul registro di classe e nel caso di attività collegiali con il verbale, in cui sono rilevate presenze e assenze. Il D.lgs. 150/2009 e quello 75/2017 non hanno modificato nulla riguardante il modo di rilevare la presenza del docente a scuola. Anche l’introduzione del registro elettronico, utilizzato da molte scuole, non modifica le norme sull’attestazione della presenza del docente a scuola. Quindi il docente che all’inizio di ogni ora effettua l’accesso nel registro elettronico e spunta il suo nominativo, la materia e l’orario, sta già attestando la sua effettiva presenza in classe e il suo regolare orario di servizio.

Bisogna ricordare che per norma contrattuale, per l’art.29 comma 5 del CCNL 2006/2009, il docente ha l’obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Il prof non è obbligato a transitare in sala insegnantimaster post laurea 2018 2019

Il docente non può essere obbligato dal dirigente scolastico a transitare, prima di entrare in classe, dalla sala insegnanti o dalla presidenza per deporre la firma di presenza, invece dovrebbe potere avere accesso alle classi, per quanto riguarda la prima ora di lezione, prima che entrino gli studenti per fare in modo che il docente possa garantire la vigilanza e l’accoglienza degli studenti.

Non sempre, purtroppo, i Dirigenti scolastici garantiscono, come invece dovrebbero fare, l’accesso ai piani, e quindi alle aule, prima dell’entrata degli studenti. Tale comportamento del Ds impedisce di fatto al docente di ottemperare all’obbligo contrattuale di trovarsi in classe 5 minuti prima dell’entrata degli studenti.

L’accesso ai piani e alle classi, che in alcuni casi trova delle barriere organizzative, dovrebbe essere garantito allo stesso orario dell’accesso all’aula insegnanti, anche perché il docente potrebbe avere la necessità di entrare in classe per collegare la strumentazione tecnologica e digitale, al fine di non perdere tempo davanti agli studenti e iniziare immediatamente, e in modo efficace, la lezione.

Troppe sono le scuole in cui i Dirigenti scolastici impongono al docente il transito in sala docenti per la firma di presenza e consentono l’accesso dei docenti alle classi, contemporaneamente agli alunni.

Fonte:https://www.tecnicadellascuola.it/il-docente-non-ha-obbligo-di-firma-in-registri-posti-in-aula-insegnanti

 

 

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