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Assegnazione provvisoria: può chiederla il docente in anno di prova?

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Corsi di perfezionamentoIl docente in anno di prova può chiedere assegnazione provvisoria? Nessun impedimento per il grado di istruzione titolarità

Una lettrice ci scrive:

“Sono stata immessa in ruolo quest’anno 1 settembre 2018. Sto svolgendo l’anno di prova. Quando sarà possibile  potrò presentare il modulo per chiedere Assegnazione provvisoria  nel mio comune di residenza o ho il vincolo triennale con la scuola in cui svolgo l’anno di prova? Quali sono i criteri per l’assegnazione provvisoria? 

Le assegnazioni provvisorie sono disciplinate annualmente dal CCNI sulla mobilità annuale dove vengono indicati i requisiti necessari e le condizioni da rispettare per presentare domanda.

AP: requisiti necessari

I requisiti necessari per chiedere assegnazione provvisoria , come indicati nell’art.7 comma 1 del CCNI 2018/19, ipotizzando una conferma anche per il prossimo anno scolastico, sono i seguenti:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
  • ricongiungimento al genitore

AP e ricongiungimento : in quale comune?

L’assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge, ai figli o al genitore deve essere richiesta nel comune di residenza del familiare, il quale deve risiedervi da almeno tre mesi antecedenti il termine di presentazione della domanda .

Nessuna influenza ha, quindi, il comune di residenza del docente che chiede AP, comune che può anche essere diverso da quello di ricongiungimento

AP per docente in anno di prova

In base al contratto valido per il corrente anno scolastico 2018/19, può chiedere AP anche il docente in anno di prova, ma solo nel grado di istruzione di titolarità.università telematica ecampus

Si tratta di una disposizione prevista nell’art.7 comma 7 dove si stabilisce che “Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2018/19”.

Per verificare se questa disposizione sarà confermata per il 2019/20, è necessario, chiaramente, attendere il prossimo CCNI sulla mobilità annuale

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/assegnazione-provvisoria-puo-chiederla-il-docente-in-anno-di-prova-2/

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