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TFA sostegno 2019: MIUR sposta test preselettivi al 15 e 16 aprile. Conclusione dei corsi entro marzo 2020

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Con  Decreto Ministeriale n. 158 del 27 febbraio 2018 il MIUR ha comunicato nuove date di svolgimento delle prove di accesso per il TFA sostegno che sono state posticipate al 15 e 16 aprile 2019, rispetto a quanto precedentemente stabilito con  decreto del 21 febbraio scorso. Si ripete dunque lo stesso film già visto nel 2017 quando le date del TFA sostegno furono ugualmente spostate dopo vibranti proteste integrando anche maggiori posti rispetto a quelli inizialmente previsti che passarono da 9.649 a 9.949 con 300 posti in più. Un rinvio nel 2017 che fu di oltre un mese e che invece questa volta è stato solo di poco più di 15 giorni e che potrebbe essere insufficiente a garantire un corretto iter di tutta la procedura visti i tempi strettissimi per i docenti per prepararsi in tempo alle prove e per le università per organizzarsi per consentire la partecipazione a tutti gli iscritti ai test.

Lo slittamento è stato richiesto, in data 26 febbraio, dalla Conferenza dei Rettori (CRUI) al fine di consentire agli atenei una più efficace organizzazione delle prove. Con il decreto appena pubblicato slitta ancora la data di conclusione dei corsi TFA sostegno 2019 al marzo 2020 anziché febbraio 2020.

Le prove si svolgeranno secondo questo nuovo calendario

  • 15 aprile di mattina per la Scuola dell’infanzia;
  • 15 aprile di pomeriggio per la Scuola primaria;
  • 16 aprile di mattina per la Scuola Secondaria di I grado
  • 16 aprile di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado

Ricordiamo che le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate, ai sensi dell’articolo 3 comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, dai bandi emanati da ciascun Ateneo di cui in questi giorni si procederà alla pubblicazione e che saranno prontamente pubblicati da PSN in un’unica pagina di riepilogo.

In allegato il decreto pubblicato dal Miur con le nuove date della preselettiva

 

Come sarà la tipologia e somministrazione dei test preliminari ?

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto.

 

Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.
E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione

  1. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  2. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  3. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.Corsi di perfezionamento

Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all’articolo 6, comma 8 del DM Sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi

Requisiti di ammissione e articolazione del percorso

Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

Scuola dell’infanzia e primaria

  • titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito ali’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

Scuola secondaria di primo e secondo grado

  •  il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;

In sostanza i titoli da possedere sono i seguenti:
Per i docenti laureati possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per i docenti ITP possesso congiunto di:
a) titolo di accesso alle classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

Solo dal 2024/25 in poi anche di:
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Inoltre per disposizioni transitorie sono ammessi a partecipare anche i docenti in possesso del solo titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.PSN Ripartizione TFA posti Sostegno 2019

Fontehttps://www.professionistiscuola.it/sostegno/3225-tfa-sostegno-2019-miur-sposta-test-preselettivi-al-15-e-16-aprile-conclusione-dei-corsi-entro-marzo-2020.html

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