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Dottorato di ricerca non è abilitante all’insegnamento, sentenza

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Università online CataniaEntrare nella scuola, oramai, per tutti, è diventata una delle aspirazioni più importanti.

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E si cerca di sfruttare i titoli già in possesso, cercando di farli valere, stante un quadro normativo che si presta effettivamente a più interpretazioni e per ciò ha determinato una pluralità di contenziosi. Nel caso che segue il Tribunale Rimini Sez. lavoro, con Sent., 12-03-2019 respinge un ricorso di un lavoratore che chiedeva di vedersi riconosciute l’equipollenza tra dottorato e abilitazione all’insegnamento.

Fatto

Un docente, con un titolo di Dottore di Ricerca, chiedeva di essere inserito nelle graduatorie d’istituto di terza fascia in quanto non in possesso della abilitazione all’insegnamento prevista dal D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 per accedere alla II fascia e chiedeva l’iscrizione, per la corrispondente classe di concorso d’insegnamento, nelle Graduatorie ad Esaurimento per di cui al D.M. n. 400 del 12 giugno 2017. A sostegno delle sue ragioni il ricorrente rilevava come l’equipollenza tra il dottorato di ricerca e l’abilitazione all’insegnamento trovasse conferma nei seguenti elementi : 1) Le caratteristiche formative del corso di dottorato: i dottori di ricerca conseguono un numero di crediti formativi universitari pari a 145 crediti, che sono tre volte superiori rispetto a quelli ottenuti attraverso il percorso abilitante speciale; 2) Le capacità professionalizzanti del corso di dottorato: non sussiste differenza alcuna, in ordine alle modalità didattiche e di formazione, tra il percorso per ottenere la qualifica di dottore di ricerca che è altamente qualificante e molto selettivo ed il percorso formativo delle alternative abilitazioni: Tirocinio Formativo Attivo, Percorso Abilitante Speciale ecc; 3) Le modalità di accesso al corso di dottorato: l’accesso avviene – al pari che per i percorsi abilitanti all’insegnamento – per mezzo di un concorso pubblico ed il titolo di dottore si consegue all’esito di un corso di durata triennale, quadriennale o quinquennale.

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La normativa

Sul punto l’art. 2 del D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 , sotto la rubrica “Titoli di accesso alla Il e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ” , dispone infatti testualmente : 1. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’ istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID; … “.

L’abilitazione all’insegnamento attesta il possesso della capacità didattica

“Abilitazione all’insegnamento – che attesta il possesso della “capacità didattica” ovvero quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente e per il cui conseguimento sono stati approntati specifici concorsi e corsi come le SISS i TFA e i PAS – che ai sensi del T.U. n. 297/94 nonché delle L. n. 124 del 1999 e L. n. 143 del 2004 e dell’art. 5 comma 3 del D.M. del 13 giugno 2007 ( attuativo della delega contenuta nella citata L. n. 124 del 1999 ) ha sempre rappresentato un requisito indefettibile per l’inserimento nelle graduatorie dei concorsi per titoli e che nella specie non può essere riconosciuto al ricorrente in quanto la docenza nell’ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione diversa da quella universitaria , dovendo la stessa essere integrata da conoscenze psico-pedagogiche essendo estremamente diversa e particolarmente sensibile la platea degli alunni e diverso il modo di strutturarsi del relativo insegnamento. “

Non c’è nessuna norma che consenta l’equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione alla docenza

“Non vi sono infatti disposizioni di legge o ricostruzioni interpretative che consentano di equiparare il Dottorato di Ricerca all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto. (….) – Consiglio di Stato sentenza N. 02264/2018 ; conforme Sezione Sesta – Ordinanza 18/12/2017 n. 5556 : ” …a) il comma 110 dell’art. 1 della L. n. 107 del 2015 ha richiesto il titolo di abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione al concorso de quo; b) nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti; c) la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse…. in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria il Ministero legittimamente non ha consentito di partecipare al concorso in questione anche a chi sia in possesso del titolo di dottore di ricerca. (…) Né può influire sulla decisione della presente causa l’ordinanza n. 04138\2018 in data 3\09\2018 del CdS che nelle more ha consentito in sede cautelare al ricorrente l’ammissione con riserva al concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta. Ufficiale n. 14 del 16.02.2018 avente ad oggetto ” CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ” con la seguente motivazione che non investe in alcun merito il merito della questione giuridica di cui è causa : ” …Considerato che, con separata ordinanza emessa nel giudizio n.5233 del 2018 la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in tema alle modalità di svolgimento dei concorsi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 ; Considerato che la questione di legittimità costituzionale della norma, applicabile in tale diverso procedimento, rileva anche nel presente giudizio e che quindi sono applicabili i principi espressi in Ad. Plen. ordinanza 15 ottobre 2014 n.28 ; considerato che, nelle more , appare necessario tutelare la posizione delle parti appellanti consentendo alle stesse la partecipazione al concorso tramite ammissione con riserva…”

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Fontehttps://www.orizzontescuola.it/dottorato-di-ricerca-non-e-abilitante-allinsegnamento-sentenza/

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