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Concorso secondaria, i neoassunti non potranno cambiare scuola per almeno 5 anni

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Università online Catania– Il concorso scuola secondaria 2019 presenterà due caratteristiche: bando basato sul numero dei posti effettivamente vacanti e blocco mobilità di 5 anni per i neoassunti

Prova orale, preparati con noi
Preparazione prova orale concorso docenti TER

Presto i nuovi concorsi

In una intervista  a Il Secolo XIX  Bussetti afferma “Si faranno concorsi, chi li vincerà andrà in cattedra  e prevediamo un vincolo di permanenza per dare continuità a bambini e ragazzi. I primi concorsi sono già stati banditi, in estate ne bandiremo di nuovi: quello ordinario per la scuola di infanzia e primaria e quello per la secondaria e allo stesso tempo stiamo definendo misure per valorizzare, ai fini dell’immissione in ruolo, il percorso di chi comunque in questi anni ha già insegnato da precario.

I concorsi già banditi per il personale della scuola sono il concorso straordinario per infanzia e primaria e il concorso DSGA del quale a giugno si svolgono le preselettive.  E’ in fase finale invece il concorso per Dirigenti Scolastici: tra maggio e giugno la prova orale, quindi le graduatorie.

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

Molto attesi invece i concorsi ordinari, per infanzia e primaria, ma soprattutto per la secondaria di I e II grado.

I bandi arriveranno nei prossimi mesi.  Concorso secondaria, Bussetti accelera: siamo pronti, attendiamo autorizzazione MEF

I requisiti di accesso

Concorso infanzia e primaria 

Università
Università

Concorso scuola secondaria I e II grado – posti comuni e sostegno

Blocco mobilità per almeno 5 anni

Il decreto legislativo n. 59/2017, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, afferma:

Il docente è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’art. 33 commi 5 o 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

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Di questa norma è bene tener conto quando si sceglierà la regione per l’espletamento del concorso.

Dopo il vincolo, infatti, si potrà presentare domanda di mobilità (ferme restando le attuali condizioni, senza tener conto delle eventuali riforme sulla regionalizzazione), ma non è scontato che si possa ottenere immediatamente.

Fonte.www.orizzontescuola.it

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