fbpx

PAS, requisiti: cosa si intende per “anno di servizio”

1176

In attesa dei nuovi incontri al Miur per la definizione dei percorsi PAS e del concorso riservato, qualche chiarimento sui requisiti di accesso.

preparazione al concorso nazionale personale docenteRequisiti di accesso al PAS

Ricordiamo che la proposta è volta al conseguimento dell’abilitazione e alla stabilizzazione del personale docente con almeno tre annualità di servizio.

Una nostra lettrice chiede
“ai fini dell’eventuale procedura PAS vorrei sapere che differenza c’è tra posti vacanti e disponibili. Nell’eventuale procedura PAS sarebbero considerati nei famosi 36 mesi anche i contratti al 30 giugno su posti disponibili?”
Dopo l’incontro del 3 giugno i sindacati FCLCGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA  scrivono “Il MIUR infatti, la cui delegazione era guidata dal Capo di Gabinetto, dott. Giuseppe Chiné, ha infatti accolto la richiesta delle Organizzazioni sindacali di avviare un percorso abilitante riservato a tutti i docenti precari con 36 mesi di servizio, intesi come tre annualità, che vedrà la collaborazione tra Università e scuole nella costruzione del percorso formativo, sul modello del PAS 2013.”
Dunque, per accedere al percorso, il requisito base sono “3 annualità”.
Cosa si intende per “annualità”, cioè anno di servizio?
Questo è già stato chiarito nella iniziale proposta unitaria dei sindacati , in cui leggiamo
“Il servizio deve essere stato prestato per almeno 180 gg. per anno scolastico; vale anche il servizio prestato nell’anno scolastico 2018/19.

Si può partecipare se almeno una delle annualità è stata svolta sulla classe di concorso per la quale si intende concorrere.

La procedura si svolge anche per il sostegno e vi può accedere chi ha prestato almeno un anno di servizio su tale tipologia di posto.”

Il requisito completo è: servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale 

Non ha dunque importanza che la supplenza sia stata al 31 agosto, 30 giugno o temporanea. L’importante è aver raggiunto, per l’anno scolastico considerato, i 180 giorni di servizio o un servizio continuativo almeno dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini.

Non è stato ancora detto nulla su eventuali limiti temporali a partire dal quale è possibile considerare valido il servizio (per il concorso infatti il Decreto L.vo 59/2017 impone il limite “negli ultimi otto anni”).

Il concetto di “posto vacante e disponibile” deve essere riferito alle assunzioni, non al requisito del PAS.

Uno dei tre anni deve essere prestato sulla classe di concorso per la quale si richiede l’accesso al corso.

Non sappiamo ancora se sarà utile solo il servizio della scuola statale, o misto. Nè è stato ancora deciso in via definitiva se i docenti che hanno svolto servizio nella scuola paritaria potranno accedere solo in subordine  e solo ai fini abilitativi al percorso.

E’ chiaro che i docenti che hanno lavorato con continuità su cattedre al 31 agosto – quindi vacanti – avranno più possibilità di essere assunti su quelle stesse cattedre dopo questo percorso.

Non è esclusa la necessità di dover cambiare provincia/regione ai fini dell’assunzione.

Il Miur non ha ancora diramato ufficialmente la mappatura dei posti vacanti.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/pas-requisiti-cosa-si-intende-per-anno-di-servizio/

In questo articolo