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Assegnazione provvisoria: precedenza per figlio minore di 6 anni, ma nessuna priorità per la scuola assegnata l’anno precedente

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Assegnazioni provvisorie e precedenze, sono quelle previste nel contratto sulla mobilità annuale. Non si può chiedere conferma della scuola assegnata nel 2018/19.

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Una lettrice ci scrive:

“Sono una docente della scuola dell’infanzia che non ha ottenuto il trasferimento. Vorrei produrre domanda di assegnazione. Mio figlio ha appena compiuto 6 anni ,(la settimana scorsa) volevo sapere se ho ancora la precedenza visto che nella normativa si asserisce che gli anni si intendono compiuti entro il 31 dicembre. Negli ultimi tre anni sono sempre stata nella stessa scuola in assegnazione, ho qualche precedenza quest’anno nella stessa istituzione scolastica?”

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Le precedenze previste per le assegnazioni provvisorie sono indicate nell’art.8 del CCNI, dove sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite secondo un ordine di priorità che sarà preso in considerazione nella sequenza operativa dei movimenti.

Precedenza per figlio minore di 6 anni

Come prevede il succitato articolo nel comma 1 punto IV) lettera l), il figlio di età inferiore ai 6 anni determina per i genitori una precedenza nella mobilità annuale:

l) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.

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Rientrano nella precedenza anche i figli che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2019, quindi, anche coloro che hanno già compiuto i 6 anni, come il caso del nostro lettore.

AP, nessuna precedenza per la scuola di assegnazione 2018/19

Nessuna precedenza è prevista invece per ottenere l’assegnazione provvisoria nella scuola assegnata nel precedente anno scolastico.

Questa possibilità è prevista, infatti, per l’utilizzazione, per la quale è possibile chiedere conferma della scuola nella quale si è stati utilizzati nel precedente anno scolastico, ma non è contemplata per l’assegnazione provvisoria.

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FONTE: https://www.orizzontescuola.it/assegnazione-provvisoria-precedenza-per-figlio-minore-di-6-anni-ma-nessuna-priorita-per-la-scuola-assegnata-lanno-precedente/

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