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Bonus merito, libera discrezione dei singoli istituti. Possono averlo anche i Dsga

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Bonus merito, libera discrezione dei singoli istituti. Possono averlo anche i Dsga.

Il bonus merito destinato al personale docente è stato introdotto dalla Legge 107/2015 con decorrenza dall’a.s. 2015/2016.

Il CCNL del 19/4/2018 ha previsto che la contrattazione integrativa di istituto può determinare criteri per la definizione del compenso ai docenti, senza modificare la disciplina contenuta nella Legge 107/2015.

Ora la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) all’art. 1 comma 249 dispone che i fondi del bonus possono essere destinati dalla contrattazione di istituto a tutto il personale scolastico (nessuno escluso, nemmeno il DSGA).

I fondi relativi al bonus, per l’a.s. 2019/2020, sono stati comunicati alle scuole dal Ministero di Viale Trastevere con specifica comunicazione dello scorso mese di settembre 2019.40 Sedi di esami eCampus in tutta Italia

Come evidente la legge di bilancio citata non modifica il quantum del finanziamento ma ne consente anche una diversa destinazione.

Pertanto, nelle singole istituzioni scolastiche i soggetti delle relazioni sindacali (Dirigente, RSU e Sindacati firmatari del CCNL 19/4/2018) – sia che abbiano già sottoscritto il contratto sia che abbiano le trattative ancora in corso – nella loro autonomia negoziale possono liberamente decidere se mantenere il finanziamento come bonus docenti o destinarlo diversamente coinvolgendo tutto il personale scolastico.

Fonte ANQUAP

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