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Mobilità, vincolo triennale su scuola: non si applica a docenti con precedenza. Ecco quali

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Blocco triennale mobilità: non si applica a docenti che usufruiscono delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI.

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Blocco triennale

L’articolo 2, comma 2, del CCNI sulla mobilità 2019/22, così prrevede:

Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Abilitazione Insegnamento 30-36-60 CFU
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Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”

Colo i quali sono stati soddisfatti nel movimento richiesto, sia trasferimento che passaggio, tramite una preferenza analitica (su scuola) o nel comune di titolarità anche con preferenza sintetica, non potrà presentare domanda di mobilità territoriale e professionale (trasferimento e passaggio) per tre anni.

Chi è escluso dal blocco triennale

Come sopra riportato, non sono soggetti al blocco triennale:

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso
  • i beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI , nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  • i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

Precedenze articolo 13

I) Disabilità e gravi motivi di salute

II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

V) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità

VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

Università
Università

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

VIII) Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 7/8/1998

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/mobilita-vincolo-triennale-non-si-applica-a-docenti-con-precedenza-ecco-quali/

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