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– In quali casi si proroga contratto supplenze. Cosa non cambia con emergenza Coronavirus –

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24 cfuSi avvicina la data del 30 aprile e numerosi supplenti ci chiedono quale sarà la loro sorte lavorativa se il docente titolare dovesse rientrare in servizio.

Innanzitutto va ricordato che il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007, che prevede

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Dunque, anche se in questo momento l’Italia sta attraversando una delicata emergenza sanitaria, a causa della quale sono state sospese le attività didattiche in presenza e avviata la didattica a distanza, l’art. del Contratto è sempre valido.

Sarà cura del Ministero e dei Dirigenti Scolastici semmai indicare – in  questo particolare frangente – come si potranno utilizzare i docenti titolari che, in caso di rientro in presenza, avrebbero garantito le supplenze o interventi didattici integrativi.Master per il completamento della classe di concorso a20 a26

Nè, va chiarito, siamo nel caso della riconferma straordinaria dei supplenti in caso di rientro dei titolari durante la sospensione delle attività didattiche, come disciplinato dal Decreto Cura Italia per il periodo 17 marzo – 3 aprile, con tutte le polemiche del caso. Polemiche che aspettano di trovare un epilogo dopo il monitoraggio del 15 aprile.

Questa è una proroga ordinaria, già stabilita dal Contratto nazionale.

Dunque, se il docente titolare nell’anno scolastico 2019/20 è stato assente per più di 90 giorni nel caso di classi terminali, o 150 per classi intermedie, deve assicurata la proroga del contratto al docente supplente.

Come si calcolano i 90/150 giorni di assenza

Per il calcolo dei giorni non si tiene conto della data del 30 aprile (nel senso di contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della data di termine dell’assenza del titolare (cioè dopo il 30 aprile). L’art. 37 infatti dispone il rientro in servizio “dopo il 30 aprile”.

Es. Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.
È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i 150/90 giorni di assenza, il calcolo è superfluo.
Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare (che ovviamente sarà dopo il 30 aprile).
È altresì ovvio che anche un solo giorno di effettivo rientro in servizio nelle classi del titolare prima del 30 aprile interrompe la supplenza e il conteggio dei 150/90 gg. di assenza.

FONTE:   Orizzonte_logo14

 

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