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Mobilità 2020: ordinanza ministeriale, esclusioni illegittime?

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Corso di preparazione al concorso docentiMa l’Ordinanza Ministeriale del 23 marzo 2020 che regola la mobilità 2020 è illegittima? Il dubbio è sorto tra molti docenti. Una, Raffaella Arcieri della provincia di Potenza,  che ringraziamo per la segnalazione, ha  notato persino un richiamo normativo errato che potrebbe essere foriero di ricorsi. La Arcieri ha evidenziato che, nella schermata di avvenuto invio della domanda di mobilità, su Istanze on line, è comparso, in rosso, un avvertimento: ” Si ricorda che l’effettiva partecipazione alla mobilità è condizionata al rispetto dei presupposti indicati nell’art. 2 commi 3 e 4 dell’OM del 23 marzo 2020”.

E’ evidente che il richiamo all’art. 2 risulti del tutto inconferente, in quanto ai  commi 2 e 3 è semplicemente stabilito il termine per l’invio delle domande. Il Ministero, quasi certamente, aveva interesse a sottolineare l’esistenza di limiti imposti dalla medesima ordinanza. Soprattutto  di natura temporale che hanno determinato, per molti docenti,  l’impossibilità di accesso alle domande. Ma questi limiti sono presenti in tutt’altro articolo e già passati al vaglio della magistratura. Infatti  all’art. 1, commi 2, 3 e 4 si possono ritrovare le indicazioni sulle restrizioni temporali.

 Al comma  2 si può leggere come” per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 …. il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.Master per il completamento della classe di concorso area matematica e fisica

Il comma 3 sottolinea come “Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Per quanto riguarda i Fit  è da leggere il comma 4. “Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato e in tal caso si applica la disciplina prevista dall’art. 8, comma 2 del CCNI 2019-22 relativo alla mobilità. Ai sensi del citato art. 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti che non siano stati ancora avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dall’articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”

Ebbene, ed è questo il vero nodo, quanto è legittimo il vincolo triennale previsto all’art. 1  comma 2 e quanto legittimo è quello quinquennale previsto dal medesimo articolo ai commi 3 e 4? Alcuni Tribunali, da nord a sud, nonostante il lockdown, si sono già espressi in senso favorevole ai docenti-ricorrenti, i quali sono stati esclusi dalla procedura di mobilità 2020-2021 per evidenti illegittime statuizione previste dall’O.M. del marzo 2020. I docenti, in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, hanno ottenuto provvedimenti d’urgenza, grazie ai quali sono stati ammessi a partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale 2020-2021.24 cfu

Tra questi,  l’insegnante, illegittimamente impossibilitata a partecipare alla procedura di mobilità,  a causa del vincolo triennale disposto dalla Ordinanza ministeriale, che ha previsto di escludere dalla restrizione solo i “ docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza”.  Ma il richiamato art. 13 del CCNI  sulla mobilità del personale docente per l’a.s 2019/22, limita ai soli trasferimenti nell’ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l’assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, ragion per cui la docente-ricorrente, non  rientrando tra i casi oggetto di deroga dal vincolo triennale, è stata costretta a rivolgersi al Tribunale. Ed ancora, i docenti ex FIT esclusi dalla procedura di mobilità, a causa del vincolo disposto con l’O.M. Del 23.03.2020, che ha prodotto evidenti discriminazioni tra docenti assunti nell’a.s. 2019/2020 dalla medesima procedura concorsuale del 2018, ma le cui graduatorie di merito del concorso ddg 85/018  sono state pubblicate in epoche diverse (infatti, per i docenti rientranti nelle graduatorie pubblicate prima del 31.8.18 non è stato imposto alcun vincolo, mentre per i docenti le cui graduatorie del medesimo concorso sono state pubblicate dal 31.8.18 ed il 31.12.2018, è stato imposto il vincolo).

E non finisce qui…

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