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Mobilità, chiarimenti per chi non ha ottenuto trasferimento. Quando si valuta punteggio dei figli minori

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l punteggio spettante per la mobilità territoriale viene valutato sulla base della tabella di valutazione (Tabella A) allegata al CCNI, nella quale sono comprese le seguenti sezioni: A1 – Anzianità di servizio, A2 – Esigenze di famiglia, A3 – Titoli generali

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Punteggio per figli minori

Il punteggio per i figli minori è contemplato nella sezione A2 della tabella di valutazione, dove si considerano le seguenti esigenze di famiglia:

A) ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, ricongiungimento ai genitori o ai figli

Università
Università

B) figli di età inferiore a 6 anni

C) figli di età compresa tra 6 e 18 anni

D)per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

Il punteggio spettante per i figli minori si differenzia in base alla loro età e spettano 4 punti per figli di età inferiore a 6 anni e 3 punti per figli di età compresa tra 6 e 18 anni.

Ai fini della valutazione del punteggio indicato si considerano i figli che compiono 6 anni o 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. Per la mobilità 2020/21, quindi, il riferimento temporale è il 31 dicembre 2020

Quando non si può valutare il punteggio per i figli minori

Il punteggio per i figli minori non si può valutare in due casi:

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Tutti i master dedicati al personale docente

1- nella mobilità professionale

2- nella I fase della mobilità

MOBILITÀ PROFESSIONALE

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

La tabella di valutazione valida per la mobilità professionale non comprende la sezione “Esigenze di famiglia” presente, invece, nella tabella valida per i trasferimenti.

Per i passaggi di cattedra e per i passaggi di ruolo, quindi, niente punteggio per ricongiungimento familiare e niente punteggio per figli minori, ma solo punteggio per servizio e titoli.

MOBILITÀ DELLA I FASE

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Il punteggio per i figli minori non spetta neanche ai docenti che partecipano alla I fase della mobilità.

Come chiarito nel CCNI, la mobilità per il triennio di validità del contratto, 2019/20 – 2020/21 e 2021/22, si effettua nelle seguenti fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune

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II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

I docenti che ottengono il trasferimento nel comune di titolarità e rientrano, pertanto, nella I fase della mobilità, non hanno diritto al punteggio per le esigenze di famiglia e, quindi, neanche quello relativo ai figli minori.

Non sempre i docenti sono a conoscenza di questa disposizione e ritengono sia stato commesso un errore nella valutazione del loro punteggio per il trasferimento nel comune di titolarità.

Questa regola, invece, è esplicitata chiaramente nel CCNI dove, nell’Allegato 1, sezione “Effettuazione della prima fase”, punto 2, si stabilisce quanto segue:

Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegate al presente contratto [….]”

La valutazione del punteggio nei movimenti della I fase viene fatta, quindi, in base alle voci presenti nella sezione A1 (Anzianità di servizio) e nella sezione A3 (Titoli generali), mentre non è contemplata la sezione A2 che riguarda le esigenze di famiglia.

Nello stesso modo non possono valutare il punteggio per le esigenze di famiglia e, quindi, anche per i figli minori, i docenti soprannumerari trasferiti nell’ottennio in altro comune che chiedono il rientro nella scuola e comune di precedente titolarità, come esplicitato nel contratto:

“[…] Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. “

Conclusioni

Nessun errore è stato commesso, quindi, non valutando il punteggio per i figli minori per i docenti che rientrano nelle categorie indicate, docenti che non hanno alcuna motivazione per fare ricorso, come vorrebbero fare per erronea valutazione del punteggio, in quanto la valutazione è corretta

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/mobilita-chiarimenti-per-chi-non-ha-ottenuto-trasferimento-quando-si-valuta-punteggio-dei-figli-minori/

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