fbpx

Immissioni in ruolo, accetto la proposta senza riserva: quando avverrà cancellazione dalle graduatorie

1141

Corso di preparazione al concorso docentiImmissioni in ruolo anno scolastico 2020/21 personale docente: accetto non accetto la proposta? Quante proposte si possono accettare? Cosa accade se non compilo la domanda su Istanze online.

Nel corso delle operazioni si possono accettare più proposte

Il docente inserito in più graduatorie utili per il ruolo potrebbe ricevere, nel corso delle operazioni, più proposte. Se le graduatorie appartengono a regioni diverse, l’aspirante deve seguire le indicazioni dei diversi USR e per ciascuno compilare il form presente su Istanze online indicando la propria volontà.

L’allegato A delle istruzioni operative riporta infatti una importante novità rispetto agli anni precedenti. Non ci sono più tutti i vincoli precedenti. 

L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato. Ciò indipendentemente da quale graduatoria
avviene la successiva nomina (GAE/concorsi) e da quale sia la disponibilità della provincia (stessa o diversa provincia rispetto alla prima nomina).

Potrebbe ad es. capitare di rifiutare da GaE a favore di una nomina dal concorso ordinario 2016 o straordinario 2018 o addirittura da fascia aggiuntiva.

Naturalmente alla fine la nomina da accettare sarà solo una, ma questa procedura permette di non perdere nessuna opportunità rispetto alla propria posizione in ciascuna graduatoria.

ECCEZIONI:

a) I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21,, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.università telematica

Inoltre i docenti che rinunciano alla nomina non possono partecipare alle operazioni di chiamata veloce, che si svolgeranno dopo il 26 agosto, sui posti eventualmente residui.

La cancellazione dalle altre graduatorie (ad eccezione di quelle del concorso ordinario 2016)

Le istruzioni operative allegato A riportano “3.bis L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”

Pertanto la cancellazione dalle altre graduatorie avverrà esclusivamente dopo il superamento con esito positivo dell’anno di prova. Potrebbe essere nel 2021/22 se lo si svolge subito, successivamente se l’anno di prova viene rimandato per le circostanze previste nella normativa, fermo restando che non è possibile, fin da subito, per chi eventualmente è inserito nelle GPS o GI per altra classe di concorso rispetto quella della nomina in ruolo, accettare eventuali supplenze (vedi blocco quinquennale)

La cancellazione coinvolgerà tutte le graduatorie in cui si è presenti: eventuale concorso straordinario 2018, GaE e GPS.

Vincolo quinquennale

Ricordiamo inoltre che in base all’articolo 399, commi 3 e 3 bis del T.U., nella parte in cui dispone che: “3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico

Quindi il docente neoimmesso in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 sarà vincolato per cinque anni all’istituzione scolastica che nelle operazioni sarà assegnata come sede di titolarità.

Già nel corso dell’anno scolastico 2020/21, pur essendo ancora presente nelle GaE ed eventualmente nelle GPS (se iscritto), non potrà accettare incarichi a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso.

Quindi a livello di supplenze, anche se formalmente la cancellazione delle graduatorie avverrà all’esito positivo dell’anno di prova, di fatto interviene già da quest’anno con il blocco mobilità.

La scelta della scuola

Gli USR forniranno indicazioni nei prossimi giorni, dopo la conclusione della prima fase con l’assegnazione della provincia.

Una volta ottenuta la provincia, l’aspirante tramite una nuova istanza avrà assegnata la scuola di titolarità sulla base delle preferenze espresse.

Nella domanda, l’aspirante dovrà indicare:
• fino ad un massimo di 30 scuole sedi di organico
• il comune da cui partire per lo scorrimento di tutte le sedi della provincia (obbligatorio)

Potrà indicare altresì:
• la disponibilità alla nomina su cattedra orario esterna

ACCESSO DIRETTO SENZA TEST

• la disponibilità alla nomina su scuole carcerarie, ospedaliere, CTP, liceo europeo
• l’eventuale diritto alla precedenza di cui alla L.104/92 allegando la necessaria documentazione prevista”

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-accetto-la-proposta-senza-riserva-quando-avverra-cancellazione-dalle-graduatorie/

In questo articolo