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Home schooling: cosa prevede la legge, quali compiti ha la scuola. Guida

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L’istruzione parentale, detta anche scuola familiare, ovvero homeschooling, o home education, rappresenta una tipologia di istruzione che si svolge nel contesto familiare, senza usufruire del servizio scolastico offerto dal sistema nazionale di istruzione, quindi di istituti pubblici o paritari, ovvero di quelli iscritti al registro delle scuole non paritarie.

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I soggetti – I genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale (es. il tutore), che intendono provvedere in proprio all’istruzione di minori soggetti all’obbligo di istruzione…

Modalità di esercizio – Più propriamente, questo tipo di istruzione, nonostante la terminologia utilizzata per indicarla (il sostantivo “home” nella lingua anglosassone significa “casa”, intesa come contesto domestico) ricomprende l’opzione, pienamente riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano, ed esercitabile dalle famiglie (genitori o tutori), di provvedere all’istruzione dei propri figli…

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Come – Genitori o esercenti la responsabilità genitoriale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della “capacita tecnica o economica“ per provvedervi. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore e tenuto a sostenere un esame di idoneità per accedere all’anno scolastico successivo…

Finalità – La legge dà la possibilità di avvalersi di metodi alternativi al sistema di istruzione statale, senza tuttavia specificare le ragioni che possono sottostare tale scelta…

Obbligo di istruzione – La legislazione pone solo l’obbligo di istruzione, e non quello di frequentare le scuole, con ciò permettendo di optare a favore di metodi d’istruzione alternativi al tradizionale sistema scolastico, sia pubblico che privato, come l’homeschooling. E’ infatti obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Differente è, invece, l’obbligo formativo, cioè il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo istruzione, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni…

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Il percorso scolastico in homeschooling – Chi opta per l’homeschooling in Italia è sottoposto unicamente alla legislazione statale (quindi né regionale né comunale) che non pone limite temporale alcuno, pertanto uno studente può seguire l’interno percorso scolastico, fino all’università, senza avvalersi del sistema scolastico statale, tuttavia sostenendo gli esami di idoneità, prescritti dalla stessa legge, per accedere all’anno scolastico successivo…

Scuola primaria in modalità homeschooling- Per ciò che concerne il primo ciclo scolastico, la legge definisce “scuola familiare” l’attività di istruzione elementare (si legga primaria) svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi…

Esami di idoneità annuali per la primaria parentale – Sempre con riferimento alla scuola primaria, la legge prescrive che gli alunni che assolvono all’obbligo di istruzione attraverso l’homeschooling, sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola elementare (primaria) statale o in una scuola elementare paritaria, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia…

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Scuola secondaria in modalità homeschooling – Con riferimento alla scuola secondaria di primo grado statale (cd. scuola media), una Circolare del Miur del dicembre 2015 statuisce che: “Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di primo grado statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì che, entro il termine dell’anno scolastico […], l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda. Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico”…

Oneri e vigilanza – Le famiglie che scelgono l’istruzione domestica, direttamente ovvero attraverso un precettore, devono accettare la vigilanza, sia da parte della scuola presso cui l’alunno avrebbe dovuto essere istruito, sia da parte del sindaco dell’amministrazione comunale di residenza…

Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione – I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, hanno l’obbligo di verificare se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Se risultano studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria, ovvero presso centri di formazione professionale regionale,
ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale…

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Riferimenti normativi:

  • Costituzione, art.30 – “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.
  • Costituzione, art. 34 – “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 – “Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica”.
  • Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2 – “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”.
  • Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
    a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
    b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e’ rivolto l’obbligo di istruzione”.
  • Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4 – “Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici”.
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 – “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”.
  • Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 –  “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio di residenza. Tali  alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.

GUIDA – Homeschooling – La legge stabilisce che “i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli” (art. 1, comma 4, D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76).

Come fare

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  1. L’opzione di esercitare l’istruzione familiare è annuale, pertanto per ogni singolo anno scolastico il genitore (o tutore) può scegliere se avvalersi del servizio scolastico statale ovvero dell’istruzione parentale
  2. La comunicazione di aver optato per l’istruzione parentale va inoltrata alla scuola cui lo studente avrebbe dovuto iscriversi, individuata sulla base della residenza anagrafica, ovvero in coerenza col tipo di studi prescelti (ad esempio, se nel comune di residenza non c’è una scuola media ad indirizzo musicale, prescelta dall’alunno)
  3. Dal momento in cui tale scuola riceve la comunicazione dell’opzione, esercitata dal genitore o tutore a favore della scuola parentale, diviene scuola “vigilante” sull’adempimento dell’obbligo, secondo la normativa vigente, ed invia un’apposita comunicazione al Comune
  4. I genitori o tutori, ogni anno, devono sottoporre il proprio figlio all’esame di idoneità presso una scuola statale ovvero paritaria
  5. Qualora gli esami annuali di idoneità vengono sostenuti presso una scuola differente dalla scuola vigilante, i familiari hanno l’obbligo di comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento…  – Questo è quanto si legge nel più ampio articolo del 15 settembre 2020, pubblicato da orizzontescuola.it (fonte notizia). https://www.orizzontescuola.it/home-schooling-cosa-prevede-la-legge-quali-compiti-ha-la-scuola-guida/
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