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Il docente di sostegno non può fare supplenze. Ecco la circolare ministeriale che pochi conoscono

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pekit omaggioL’Ambito Territoriale di Como ha pubblicato una circolare riguardante l’utilizzazione del docente di sostegno per attività di supplenze temporanee.

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Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

Si citano a proposito:

• la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”. Nella quale si ribadisce che “ l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni. Se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto

• la nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dove si legge “ Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno. Salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili ”. Dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali.

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Infine l’Ambito territoriale mette in rilievo che la supplenza del docente di sostegno rientra nell’inadempimento contrattuale.

“Il ruolo del docente di sostegno è quello di contitolare della classe nelle attività didattiche. Ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare.

Utilizzare dunque l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze. Oltre a costituire inadempimento contrattuale. Comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito. Ai danni dell’alunno disabile affidatogli. Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curriculare. E quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione.Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe. Interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo. Ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo. Diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione.

Fonte: oggiscuola.com

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