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Supplenze da Gae e Gps: cosa succede a chi rifiuta?

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Molti nostri lettori ci chiedono cosa succede a chi rifiuta le supplenze da GaE e GPS.
Proprio in questi giorni molti Uffici scolastici stanno procedendo alle nomine dei docenti a più di turni di convocazione, per assegnare disponibilità sopraggiunte, non presenti cioè quando è stata disposta la precedente convocazione.

In base alla disponibilità delle scuole, per motivi di salute o personali ci sono docenti che possono decidere di rifiutare la supplenza. A cosa vanno incontro?

L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 prevede all’art. 12 comma 8 e 9 che “l’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.”

Il docente che ha partecipato alla prima convocazione e data la disponibilità sia per posti interi che per spezzoni in caso di assenza di posti interi, risulta convocabile ai fini del completamento di orario.
A proposito di questo il comma 10 dell’art. 12  afferma che “Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”

C’è un unico caso in cui le nuove disponibilità devono essere offerte a coloro che hanno già accettato una supplenze da Gae e Gps e ce lo fornisce il comma 11:
“Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento”

Con stipula dei relativi contratti si deve intendere la presa di servizio, per la quale l’ufficio Scolastico indica una precisa data. Se entro quella data ci sono nuove convocazioni, con nuove disponibilità al 31 agosto, i docenti che hanno scelto supplenza al 30 giugno possono aspirare a cambiare la supplenza, se interessati.

 

Fonte: Orizzonte Scuola

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