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Buonuscita o Tfr, a cosa avete diritto? Termini e attese per i pagamenti 2020

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Valutazione CFUBuonuscita o Tfr, a cosa avete diritto? Termini e attese per i pagamenti 2020

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L’indennità di Buonuscita (IBU) per dipendenti pubblici è un Trattamento di Fine Servizio ( TFS) che consiste in una somma di denaro spettante al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro con lo Stato.

Destinatari della prestazione

Hanno diritto all’Indennità di Buonuscita i dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione.

Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR).

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Calcolo

L’importo si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata.

Dal 1° maggio 2014, per la generalità dei dipendenti pubblici, la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240.000 euro.

Modalità di pagamento

Ai dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro il pagamento dell’Indennità di Buonuscita è disposto come segue (articolo 12, comma 7, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e s.m.i.):

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  • in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due importi annuali se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo); la seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;
  • in tre importi annuali se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50.000 euro e il terzo è pari all’importo residuo. Il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.

Come si ottiene

L’Indennità di Buonuscita è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.

Le somme spettanti saranno accreditate sui conti correnti o su altri strumenti di pagamento elettronici dotati di IBAN (carta di debito o di credito prepagata) individuati dall’interessato, così come previsto dal codice dell’amministrazione digitale.

Prescrizione del diritto

Il diritto all’Indennità di Buonuscita o a eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti, dopo cinque anni dal momento in cui è sorto.

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Si può interrompere la prescrizione con un atto rivolto alla sede competente per territorio che dimostri l’intenzione di avvalersi del diritto.

Passaggio al TFR

I lavoratori con diritto all’Indennità di Buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare passano automaticamente in regime di  TFR. Il valore dell’Indennità di Buonuscita maturata fino a quel momento costituisce il montante della prestazione di fine rapporto, a cui si aggiungono i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni. La prestazione verrà corrisposta alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Servizi valutabili e contribuzione ai fini dell’Indennità di Buonuscita

I servizi utili al conseguimento dell’Indennità di Buonuscita danno luogo all’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Università
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SERVIZI VALUTABILI

Sono utili ai fini dell’Indennità di Buonuscita i servizi:

  • di ruolo;
  • non di ruolo, purché di durata non inferiore a un anno continuativo;
  • ricongiunti, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;
  • ricongiunti, ai sensi dell’articolo 28, legge 29 gennaio 1986, n. 23 (personale docente e non docente delle università statizzate) e dell’articolo 4, comma 4, legge 29 luglio 1991, n. 243 (professori e ricercatori delle libere università);
  • resi dal personale appartenente a enti o amministrazioni interessati da processi di mobilità, soppressione, fusione o trasformazione non iscritti alle casse previdenziali ex INADEL o ex ENPAS e transitato ad amministrazioni gestite da INPS ai fini previdenziali;
  • servizio militare di leva in corso o successivo al 30 gennaio 1987.

CONTRIBUZIONE

Per il conseguimento dell’Indennità di Buonuscita, l’iscrizione all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) comporta l’obbligo del versamento di un contributo stabilito nella misura del 9,6% della retribuzione utile considerata in ragione dell’80% e così ripartito: 7,1% a carico dell’ente e 2,5% a carico del dipendente.

Fonte: OGGISCUOLA

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