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Campania: Sospensione attività in presenza, Tar regionale respinge istanza cautelare. Didattica resta a distanza

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Chiusura scuoleE’ stata respinta l’istanza cautelare avversa all’ordinanza regionale firmata dal Governatore De Luca con la quale sono state sospese le attività in presenza fino al 30 ottobre prossimo. E’ questo quanto appena stabilito con decreto monocratico dal presidente della Sezione Quinta del Tar Campania. Come si legge nel decreto, il Tar, ha ritenuto che “la espressa temporaneità della misura e il manifestato proposito, come rappresentato dalla difesa regionale di rimodulare il provvedimento impugnato alla luce del Dpcm emanato ieri, relativo alle attività didattiche” sia motivo sufficiente a respingere la richiesta cautelare e rinviare la decisione nel merito a successiva udienza collegiale. Nel testo del decreto di respingimento sono, infatti, riportate anche tutte le considerazioni utili che hanno portato il TAR a respingere la richiesta cautelare rinviando comunque la decisione nel merito al prossimo 17 novembre 2020.

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Questo quanto si legge nel testo del decreto appena emesso dal TAR Campania:

  • Considerato che, dalla produzione in atti, è risultato che, nelle more, è stata emanata ulteriore Ordinanza (n. 80/2020) con la quale, all’esito di rinnovata e aggiornata istruttoria, le misure disposte con la impugnata Ordinanza n. 79/2020 sono state in parte qua revocate, quanto alla sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia (fascia 0-6 anni), e confermate, per quanto di interesse, quanto al resto;
  • Ritenuto – in disparte la questione, comunque rimessa alla valutazione del Collegio, di improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta Ordinanza n. 80/2020, i cui effetti, sovrapponendosi a quelli derivanti dalla Ordinanza n. 79/2020, si sostituiscono a quelli – che:
  • alla stregua della delibazione consentita nella presente fase cautelare, la Regione Campania sembra aver esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi dipositività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente “indotti” dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo e, quanto alla proporzionalità della stessa, della progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale, per effetto della diffusione del contagio, ben rilevante anche in ottica di prevenzione dell’emergente rischio sanitario;
  • sulla base del doveroso bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare che ne occupa e della verifica rigorosa dei presupposti di “estrema gravità e urgenza”nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, da porre a fondamento dell’eventuale concessione della invocata tutela, sembra, nelle more, doversi dare prevalenza all’interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato;
  • tenuto conto che tale interesse pubblico espressamente affonda nell’esigenza di tutelare il diritto primario alla salute, messo in pericolo dalla pure evidenziata scarsità delle risorse, da riguardare complessivamente su base regionale e non meramente locale, alla stregua dell’attuale riparto di competenze, e che resta, dunque, irrilevante la localizzazione intraregionale degli eventuali focolai (“polarizzazione del contagio” in determinate aree territoriali) rispetto alla gestione unitaria, su base regionale appunto, delle strutture di ricovero e cura deputate alla gestione dell’emergenza sanitaria;
  • la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, in ragione della assicurata continuità delle attività scolastiche mediante la pur sempre consentita didattica digitale a distanza, nonché della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori;
  • la espressa temporaneità della misura e il manifestato proposito (come rappresentato dalla difesa regionale, “nelle more delle ulteriori valutazioni che la stessa Unità di Crisi dovrà necessariamente effettuare alla luce del nuovo quadro delle misure necessarie a fronteggiare la gravissima crisi”; cfr. memoria in data 19.10.2020, ore10.02) di rimodulazione della stessa, all’esito del sopravvenuto DPCM 18 ottobre2020 – le cui disposizioni, per quanto rileva (art. 1, comma 1, lettera d), n. 6), in materia di attività didattiche), si applicano a far data dal 21 ottobre 2020 – , valgono a de quotare il pregiudizio nelle more lamentato;
  • Considerato, per tutto quanto precede, di dover respingere l’istanza cautelare così come proposta;
  • Considerato di dover fissare l’udienza per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare come in dispositivo;

P.Q.M.

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Respinge l’istanza cautelare così come proposta. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 novembre 2020.

Fonte: professionistiscuola.it

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