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Nuovo Dpcm: ecco cosa cambia per l’Università

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Nuovo Dpcm, ecco cosa cambia per l’Università.

Domenica 18 Giuseppe Conte ha illustrato in diretta tv le novità introdotte nel nuovo dcpm, che per quanto riguarda il settore movida, ristorazione e scuola ha suscitato moltissime polemiche.
A molti non è andata giù infatti la linea di continuare con la didattica in presenza (tranne che per le superiori, dove è prevista quella “integrata”) e soprattutto la scelta di far svolgere regolarmente le prove concorsuali (tra due giorni partono quelle del concorso straordinario).

Se per quanto riguarda il comparto scuola il nuovo Dpcm ha fatto molto parlare, per quanto riguarda l’università il provvedimento pare esser passato quasi inosservato. Ma vediamo di capire cosa cambia per le Università con il nuovo Dpcm.

Il nuovo decreto firmato dedica un paragrafo anche alla gestione dell’epidemia all’interno dell’Università, dove vengono apportate delle modifiche minime al testo del 13 Ottobre.
In particolare la lettera t viene del comma 6 articolo 1 viene resa più corposa e pertanto sostituita.
Si legge: “Le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;”

Si specifica per le Università e per le Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica che qualora le attività didattiche e curriculari non possano essere svolte in presenza, si può ricorrere alla didattica a distanza con particolare riguardo per gli studenti con disabilità.

In poche parole si invitano i singoli atenei, dopo aver consultato il Comitato Universitario Regionale di riferimento, a predisporre dei nuovi piani di organizzazione delle attività didattiche e curriculari, tirocini compresi, in presenza. Tutto ciò ovviamente dovrà prima tenere conto del quadro epidemiologico di riferimento che sarà aggiornato di giorno in giorno.

Per quanto riguarda invece gli esami, dovranno anch’essi essere soggetti ad una riorganizzazione, tenendo sempre conto della possibilità di effettuarli in modalità telematica. Infine, tutti i precedenti obblighi come quello legato al distanziamento sociale e all’uso della mascherina rimangono invariati.

Nel nuovo DPCM si danno specifiche anche per i corsi di formazione in medicina generale e per le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e della Giustizia. Questo aspetto non viene modificato dal DPCM del 18 ottobre.
Nel nuovo dpcm ecco che i corsi di formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità non in presenza.

 

 

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Fonte: https://www.skuola.net/

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