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Lavoratori fragili, inidoneità al servizio: quando docenti e Ata vengono collocati in malattia d’ufficio

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Chiusura scuoleNota n 28387 dell’Usr per la Sicilia. Chiarimenti riguardanti l’inidoneità al servizio del personale della scuola e indicazioni sul trattamento dei lavoratori fragili in riferimento all’epidemia da Covid-19

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

Quando docenti e Ata vengono ritenuti inidonei al servizio?

L’Usr per la Sicilia individua e analizza tre casistiche:

Prova orale, preparati con noi
Preparazione prova orale concorso docenti TER
  • inidoneità permanente assoluta al servizio
  • inidoneità permanente relativa
  • inidoneità temporanea

Secondo la recente Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 4.9.2020: “Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto a patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. L’età del dipendente, come precisato dalla circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1585/2020, “non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità”.

La condizione di “fragilità” – rileva l’Usr – si differenzia dall’inidoneità prevista dal D.P.R. 171/2011 in
quanto:

  • è temporanea, esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica e destinata ad esaurirsi a seguito della sua cessazione;
  • richiede l’adozione di opportuni interventi preventivi al fine di evitare che le condizioni dello stato di salute del lavoratore, rispetto alle patologie preesistenti, di per sé non invalidanti, possano aggravarsi, mettendone a rischio la salute;
  • il suo accertamento è finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore e, a seconda dei casi, ne determina temporaneamente l’utilizzazione a domanda, la collocazione in malattia, fino alla cessazione della situazione epidemiologica, o, fino al 31.12.2020, (per soggetti fragili particolari) attraverso lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Il medico competente o l’Ente alternativo dopo la visita può individuare una:

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  • Idoneità, nel caso in cui non siano stati ravvisati particolari rischi connessi allo stato di salute del lavoratore, che di conseguenza può proseguire le mansioni di propria competenza;
  • Idoneità con prescrizioni e misure di maggior tutela. In questo caso è compito del Dirigente scolastico provvedere (tempestivamente) alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale necessari e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, provvedere ad adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità.
  • Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio. In questo caso dovrà essere specificato dal medico competente se l’inidoneità temporanea sia relativa alla specifica mansione svolta o comporti l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato. Si precisa che il giudizio di inidoneità temporanea è riservato solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Due sono i casi:
A) Inidoneità relativa alla specifica mansione svolta.

La circolare ministeriale, nel disciplinare la gestione dei lavoratori che rientrano in tale casistica, prevede che il lavoratore possa richiedere espressamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, previa stipulazione di uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.

B) Inidoneità a qualsiasi attività lavorativa

Corsi di Perfezionamento
Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

In questo caso il lavoratore deve essere collocato, con apposito provvedimento del Dirigente scolastico, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo di inidoneità. Anche in questo caso si tratta di malattia ordinaria che comporta l’applicazione delle decurtazioni economiche e rileva ai fini del periodo di comporto.

NOTA 28387.27-10-2020

Lavoratori fragili, ecco la nota del Ministero. Con modulo per richiesta

Università
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Fonte: orizzontescuola.it

Servizio a scuola

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