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Rete di scuole: forma indispensabile di collaborazione interistituzionale nell’ambito dell’autonomia scolastica

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Rete di scuole: forma indispensabile di collaborazione interistituzionale.

Uno dei punti chiave che bisogna conoscere quando si parla di autonomia scolastica è la cosiddetta “rete di scuole”, cioè un particolare istituto giuridico introdotto dall’articolo 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 alla quale possono ricorrere le istituzioni scolastiche al fine di ampliare la loro offerta formativa.

Tutto nasce appunto dal concetto di autonomia, concepito all’interno di un processo di decentramento e dimagrimento dello Stato, che voleva trasferire compiti agli enti territoriali.
Un “sistema” delle autonomie avrebbe dovuto costituire il nuovo assetto istituzionale, con il riconoscimento non solo giuridico di quelle scolastiche, come strumento di sussidiarietà orizzontale nel rappresentare le comunità in campo educativo.
In tale ottica non si trattava più di avere un governo monolitico, ma un reticolo amministrativo costituito da una pluralità di soggetti pubblici e privati che si raccordano attraverso un’organizzazione a rete, caratterizzata da dinamiche di collaborazione e interdipendenza.

La “rete” va costituita mediante specifici accordi che possono intervenire tra due o più scuole. A tali reti possono partecipare anche privati, che possono tra l’altro farsi promotori di fronte alle istituzioni scolastiche di tali iniziative. Tali accordi possono avere ad oggetto qualsiasi attività, coerente con le loro finalità istituzionali: ecco che possono ad esempio prendersi accordi aventi come oggetto lo svolgimento in collaborazione di attività didattiche, di ricerca e di formazione, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi.

Con l’art. 7 del DPR 275/1999 si volevano raggiungere i seguenti obiettivi:
– innescare un meccanismo di cooperazione fra le istituzioni scolastiche che le aiutasse a far fronte alle prospettive che il regolamento apriva loro. Forse non a caso l’articolo delle reti di scuole viene subito dopo la descrizione dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca-sperimentazione-sviluppo;
contrastare il rischio di autoreferenzialità del sistema educativo che fino a quel momento era stato gestito in modo fortemente centralizzato e che per reazione avrebbe potuto caratterizzarsi in futuro per comportamenti autarchici e di autosufficienza;
raccordare le competenze dei soggetti istituzionali del territorio in modo da potenziare l’efficacia delle loro azioni. Il regolamento auspicava una collaborazione sulla base dei principi di sussidiarietà e di partenariato nella progettazione e realizzazione delle attività e per garantire a tutti i cittadini il diritto allo studio, evitando i rischi della dispersione delle risorse e della frammentazione del sistema formativo;
apertura alle altre agenzie formative del territorio in un’ottica di collaborazione per la formazione a più ampio spettro, in modo da creare sinergie fra competenze professionali dei diversi partner, anche oltre le competenze istituzionali (longlife e longwide, diremmo oggi) e in modo da utilizzare meglio i locali.

La rete rappresenta anche lo strumento per condividere forme e modalità per “la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte”.

Uno degli esempi più efficaci di accordo di rete, seppur ancora isolato, è quello che riguarda la costituzione di Associazioni provinciali di scuole (riunite, a loro volta, in qualche caso, in Federazioni regionali che confluiscono poi in una Federazione nazionale).
La rete associativa favorisce lo scambio di esperienze, di risorse e la formazione. Esse migliorano l’ interlocuzione e la contrattualità con gli enti territoriali, la capacità progettuale; tendono a costruire un sistema terzo autonomo.
Ci sono motivazioni di diversa natura che spingono a costituire una Federazione regionale delle Associazioni delle Scuole: da quelle di carattere eminentemente pratico a quelle di carattere politico-istituzionale. In forma associata confederata, ogni singola scuola può sicuramente affrontare meglio queste problematiche, rispetto a quanto possa fare rimanendo isolata.

Con la legge 107 si sancisce che sono gli Uffici Scolastici Regionali, a promuovere la costituzione delle reti, che possono essere di due tipi:
– la rete di ambito, composta da tutte le scuole statali e paritarie presenti entro un certo confine geografico, definito sempre dagli stessi uffici. Devono essere costituite al fine di realizzare iniziative rivolte ad interessi territoriali e tese a trovare migliori soluzioni per aspetti organizzativi e gestionali comuni e condivisi, come la valorizzazione delle risorse professionali, la formazione e la gestione di funzioni e attività amministrative.
– la rete di scopo, derivante dalla prima, che si costituisce spontaneamente, anche oltre l’ambito territoriale di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell’ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali.
Queste reti, che hanno accordi di durata variabile, riuniscono le scuole sulla base dell’individuazione di un’area progettuale comune, in corrispondenza di ben determinate priorità evidenziate e in relazione a specifiche esigenze. Il ruolo di scuola capofila sarà ricoperto da un’istituzione scolastica individuata sulla base delle proprie esperienze, competenze e risorse professionali.
Tra le aree progettuali di particolare significato per le scuole e che trovano nelle reti di scopo uno degli strumenti di realizzazione più idonei, le “indicazioni” segnalano, a titolo esemplificativo:
1) rapporti scuola mondo del lavoro: alternanza scuola lavoro; laboratori per l’occupabilità; educazione all’imprenditorialità; iniziative che rispondono all’esigenza di sviluppare interessi e inclinazioni nei settori delle arti e dell’artigianato;
2) sistema di orientamento;
3) Piano Nazionale Scuola Digitale;
4) inclusione e contrasto alla dispersione scolastica;
5) disabilità e inclusione degli alunni stranieri;
6) attività di formazione per il personale scolastico.

 

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Fonte: https://www.edscuola.eu/

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