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ITP: spostamento dalla prima alla seconda fascia GPS in seguito a sentenza negativa; collocamento con punteggio base [Chiarimenti Ambito di Avellino]

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università telematicada obiettivoscuola – La circolare supplenze per l’anno scolastico 2021\2022 nel paragrafo dedicato alle disposizioni in merito di contenziosi prevede che:

Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All’atto della sentenza di meritoche accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note”.

Già con la nota n. 1412 del 30 marzo 2021 l’ambito territoriale di Avellino aveva fornito chiarimenti in merito alla traslazione dei docenti dalla prima alla seconda fascia GPS, a seguito di un provvedimento cautelare favorevole il cui esito è stato recentemente ribaltato o dal TAR, in sede di merito, o dal Consiglio di Stato in sede di Appello.

Sulla base della suddetta norma, infatti, gli uffici competenti devono precedere all’ esclusione dei docenti interessati dalla 1° fascia e, consequenzialmente, se in possesso di titolo idoneo, procedere alla collocazione degli stessi in seconda fascia, se in possesso del relativo titolo di studio.24 cfu

Adesso, con la nota 2180 del 12 maggio 2021, l’Ambito Territoriale di Avellino, in considerazione dei risvolti complessi della problematica correlati alla novità della materia ed al fine di assicurare un corretto andamento delle attività didattiche per il prossimo a.s. 2021/2022, sta procedendo ad una ulteriore rivisitazione delle posizioni di tutti coloro che, per effetto di un provvedimento giurisdizionale sfavorevole, sono stati depennati dalla I fascia delle GPS e traslati nelle II fascia di dette graduatorie, operazione che verrà ultimata quanto prima. Si tratta essenziolmente di aspiranti in possesso di diploma ITP.

Ciò rilevato, al fine di sgombrare il campo da equivoci, giova precisare che ai docenti in questione ricollocati in II fascia, relativamente al titolo di accesso, verrà attribuito il punteggio (12 p) previsto dall’ allegato A/6 -Tipologia A. -campo A.1. (terzo comma) dell’O.M. 60/2020 istitutiva delle GPS dal momento che la traslazione è comunque eziologicamente riconducibile ad un provvedimento giurisdizionale per cui “il giudizio finale non è quantificabile in termini numerici”, e non quello che scaturirebbe dal diploma posseduto qualora l’aspirante avesse fatto domanda ab initio, vale a dire all’atto dell’apertura dei termini previsti dalla predetta ordinanza.

In sostanza tali docenti saranno collocati nella seconda fascia delle graduatorie provinciali con il punteggio base previsto (12 punti) senza considerare l’ulteriore punteggio attribuito in base al voto di diploma.

Quanto sopra per salvaguardare la posizione e le legittime aspettative dei docenti che da sempre sono stati collocati nella II fascia a seguito di istanza prodotta all’atto dell’apertura dei termini imposti dalla richiamata ordinanza ed evitare eventuali contenziosi.

Tutto ciò premesso, non verrà dato seguito ad istanze finalizzate ad ottenere un punteggio diverso, rivestendo la presente nota valore di notifica.

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