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Novità per la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici: max 1/3 del punteggio complessivo; utili per l’accesso solo per profili ad alta specializzazione tecnica

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università telematicada obiettivoscuoa – Il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 ha previsto delle novità molto importanti per quanto riguarda i concorsi nel pubblico impiego. In particolare, per quanto riguarda i concorsi ancora da bandire si prevedeva:

una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale”.

In sostanza si prevedeva che:

  1. i titoli dovevano essere utilizzati per scremare i candidati ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali [modalità obbligatoria].
  2. i titoli potevano eventualmente concorrere alla formazione del punteggio finale (insieme al punteggio delle prove) [modalità eventuale].

Per quanto riguarda i concorsi già banditi, tali modalità di valutazione dei titoli erano da considerarsi eventuali, nel senso che le amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, potevano decidere di prevedere la fase di valutazione dei titoli.

Senonché tale modalità di valutazione dei titoli, soprattutto quella volta a scremare i candidati per l’accesso alle prove successive, rischiava di essere eccessivamente penalizzante per i neolaureati, per lo più privi di ulteriori titoli valutabili. Infatti, un conto è che la valutazione dei titoli avvenga a conclusione delle prove, una volta stilate le graduatorie di merito, altro conto è che i titoli vengano utilizzati per decidere quali candidati ammettere alle prove successive.

 

LE MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

È stato approvato dal Senato un emendamento proposto dal relatore del provvedimento che introduce due importanti modifiche a quanto detto sopra:

  1. Innanzitutto per quanto riguarda l’ammissione alle fasi successive del concorso, si procederà alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti solo nel caso di profili ad alta specializzazione tecnica e saranno riconosciuti solo titoli strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive [Modalità obbligatoria].  www.obiettivoscuola.it
  2. In secondo luogo, ai fini della stesura della graduatoria finale potrà essere eventualmente prevista la valutazione dei Titoli ed eventuale esperienza professionale ma questi potranno concorrere al punteggio finale in misura non superiore ad un terzo [Modalità eventuale].

Per quanto riguarda i concorsi già banditi, tali modalità di valutazione dei titoli restano entrambe eventuali.

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