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Adempimenti finali a scuola: che succede in caso di assenza di un insegnante?

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Adempimenti finali a scuola: che succede in caso di assenza di un insegnante?

Alcune scuole hanno già terminato le lezioni e i docenti in questi giorni stanno svolgendo gli adempimenti finali degli scrutini e delle operazioni d’esame.

Come sappiamo gli scrutini di fine anno richiedono maggiore attenzione di quelli che vi sono durante l’anno scolastico perché deliberano il voto finale nonché l’ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.

La Nota 699 del 6 maggio 2021 invita i consigli di classe a tenere in considerazione la complessità dell’anno scolastico in corso, con i possibili disagi vissuti dagli studenti e dalle loro famiglie durante il periodo di didattica a distanza che possono contribuire a diminuirne il rendimento.

Il consiglio di classe, con la presenza di tutti i docenti delle discipline curriculari, dei docenti di sostegno, di potenziamento, di religione e di insegnamento alternativo alla religione cattolica, si presenta allo scrutinio, presieduto dal dirigente scolastico con la proposta di voto.

I voti, ricordiamo, devono non possono prevedere il “meno”, il “più” o il “mezzo”, anche se durante l’anno sono stati utilizzati.

Ma veniamo ora alla questione di cui vogliamo parlare in questo articolo, ovvero cosa succede se un docente risulta assente?
Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale perfetto e, pertanto, perché le deliberazioni siano valide è necessario che tutti i componenti siano presenti.

Inoltre, il consiglio di classe può deliberare solo in presenza dei suoi componenti, per cui non possono essere presenti docenti che non fanno parte del consiglio. Infatti il consiglio di Stato più volte ha confermato che nella votazione degli organi collegiali la partecipazione di soggetti estranei alle sedute rende illegittime le deliberazioni assunte. Pertanto il dirigente scolastico non può dare delega a un suo collaboratore a presiedere uno scrutinio, a meno che esso non sia un componente del consiglio di classe.

Nel caso in cui un docente non possa partecipare agli scrutini per motivi seri e giustificati, il Dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente di disciplina uguale o affine, che abbia titolo a insegnarla, in servizio nell’istituto.

Se non è presente nell’istituto un docente della stessa disciplina o di disciplina affine si nomina un supplente, per scorrimento dalle graduatorie dei supplenti.

 

 

 

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Fonte: La Tecnica della scuola

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