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Assegnazioni provvisorie 2021/22, possibili su posti al 30 giugno o vacanti e disponibili. Compilazione sezione G2

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da orizzontescuola – Assegnazione provvisoria a.s. 2021/22, non può essere disposta su posti di durata inferiore all’anno. Chi riguarda il punto 21 della sezione G2 della domanda.

Assegnazione provvisoria 2021/22

I docenti interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria entro il prossimo 5 luglio, tramite Istanze Online.

L’istanza può essere presentata per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
  • ricongiungimento al genitore

L’assegnazione provvisoria, inoltre, come leggiamo sempre nell’articolo 7 del CCNI 2019/22, può essere richiesta:

  •  per una sola provincia, esprimendo come preferenze scuole, comuni, distretti e/o provincia (i docenti della scuola infanzia e primaria possono indicare sino a 20 preferenze; quelli di scuola secondaria sino a 15 preferenze);
  • oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione ovvero per altra tipologia di posto, per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione (fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno), su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.università online 2021

Compilazione sezione G2-punto 21

Di seguito il quesito posto in redazione da una nostra lettrice.

Quesito riguardante la domanda di assegnazione provvisoria. Sezione G2 21: “Il docente chiede anche posti di durata inferiore all’anno”. Ma questo punto fino all’anno scorso non valeva solo per le utilizzazioni? Grazie mille

 

Il punto 21 della sezione G2 “Il docente chiede anche posti di durata inferiore all’anno”, come segnala  la nostra lettrice, è presente nelle domande sia  di assegnazione provvisoria che di utilizzazione, tuttavia riguarda solo le utilizzazioni.

Nello specifico, l’utilizzazione su posti di durata inferiore all’anno può riguardare esclusivamente i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, sono ancora sede e che possono essere utilizzati anche d’ufficio qualora non presentino la relativa domanda o non vengano soddisfatti nelle preferenze espresse.

Come detto sopra, il punto è presente pure nelle domande di assegnazione provvisoria, ma non può riguardare tali movimenti, anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 7, comma 10, del CCNI 2019/22:

10. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.

I posti dell’organico dell’autonomia, com’è noto, sono quelli vacanti e disponibili (sino al 31/08), mentre quelli istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, sono i posti del cosiddetto organico di fatto, quindi sino al 30/06. 

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