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Sostegno, titolo specializzazione in Romania: nuova sentenza Consiglio di Stato (TESTO PDF)

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università telematicaSpecializzazione sostegno conseguita in Romania, nuova sentenza del Consiglio di Stato N. 5415/2021 del 19 luglio.

Sostegno e validità del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania.

La VI sezione del Consiglio di Stato ha emesso la sentenza N. 5415/2021 del 19 luglio attraverso la quale è stato accolto il ricorso in appello dell’Avvocato Maurizio Danza avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che si è pronunciato riguardo la validità del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania.

Specializzazione sostegno conseguita in Romania, nuova sentenza del CdS del 19 luglio

L’Avvocato Maurizio Danza ha sottolineato come questa sentenza sia la prima in Italia di questo genere.

Per la prima volta, infatti, non ci si ferma a stigmatizzare il difetto di motivazione dei decreti del Ministero dell’Istruzione ma si obbliga la stessa Amministrazione centrale a comparare nel merito il titolo conseguito in Romania con il sistema italiano del sostegno ‘risultando necessario il riesame della posizione degli appellanti in sede sostanziale, nella fase di riedizione del potere, nel rispetto dei criteri conformativi dettati con la presente sentenza’.

Viene confermata, dunque, definitivamente la validità del percorso di specializzazione sul sostegno maturato in Romania dagli studenti italiani.diploma recupero anni scolastici

L’Avvocato Danza ha posto l’accento sul passaggio motivazionale inserito nella sentenza dove si stabilisce che ‘deve essere confermato e richiamato infatti quanto già affermato dalla sezione in materia ovvero:

“le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Cons, St, sez. VI , n. 1198/2020).

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 5415/2021

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