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Graduatorie III fascia ATA: non valutabile il servizio prestato presso gli Enti di formazione professionale [Nota USR Sicilia]

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L’USR Sicilia ha pubblicato la nota n. 22372 del 23 Agosto 2021 con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla (non) valutabilità del servizio prestato presso gli Enti di formazione professionale ai fini delle Graduatorie di III fascia del personale ATA.

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Ciò in seguito alle segnalazioni pervenute circa l’avvenuta valutazione, da parte di alcuni Dirigenti Scolastici, del servizio prestato presso di Enti di formazione professionale nella III fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA.

Al riguardo si rendono necessarie le seguenti precisazioni.

Università
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La materia è regolata dall’art. 4 L. 124/99, dal D.M. 430/2000 e in ultimo dal D.M. 50/2021, che disciplina la costituzione delle nuove graduatorie di circolo e d’istituto per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per i vari profili del personale ATA.

Allo stesso D.M. 50/2021 sono allegate per ogni profilo professionale le tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio, che non prevedono in alcun caso la valutazione del servizio prestato presso Enti di formazione professionale. 

Per completezza, si segnala che l’art.1 c. 4 del succitato D.M. prevede unicamente l’equiparazione del servizio “prestato nelle scuole statali con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 Dicembre 1999”, prima del noto transito di tale personale alle dipendenze dell’Amministrazione statale; servizio palesemente non assimilabile a quello in esame.

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Inoltre, a nulla vale sollevare la disparità di trattamento con il personale docente ed educativo, per il quale sia il D.M. 374/2017 che la successiva 0.M. 60/2020 prevedono la valutabilità del servizio in questione; al contrario, se ne deduce che solo l’espressa previsione normativa consenta la relativa attribuzione del punteggio.

Nulla invece, come precedentemente indicato viene previsto per il personale ATA nel DM. 50/2021.

Pertanto, alla luce del complesso delle disposizioni richiamate, non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale. 

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Per tale motivo, si invitano i Dirigenti Scolatici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi in oggetto.

La valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione Professionale ai fini del punteggio e dell’inclusione nelle graduatorie di istituto III fascia relative al personale ATA può avvenire esclusivamente per i ricorrenti per i quali risulta un provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’Amministrazione che disponga in tal senso.

Eventuali diffide che riguardino aspiranti per i quali non risulta alcun provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’Amministrazione sono prive di valore giuridico e non comportano alcun obbligo per l’Amministrazione. Si richiama a tal proposito il principio del divieto di estensione del giudicato sfavorevole all’Amministrazione.

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Infatti l’art. 1, comma 45, L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha sancito il divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche. Infatti anche il comma 132 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 dispone che “salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche”.

Sulla questione è intervenuta la Sezione I del Consiglio di Stato, che, col parere n. 7755 del 30 giugno 2004 emesso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha ritenuto pienamente legittimo il rigetto da parte di una pubblica amministrazione di una richiesta di ampliare gli effetti di un giudicato del Consiglio di Stato.

Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 29 gennaio 2016,
n. 362; secondo il collegio giudicante non può ravvisarsi a carico della Amministrazione un obbligo giuridico di estendere gli effetti del giudicato a soggetti estranei alla lite; essendo questo un potere ampiamente discrezionale, a fronte del quale pertanto non sussiste un diritto soggettivo a tale estensione. (ex multis, Cons. Stato, VI, 10 ottobre 2005, n. 5457).

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I Dirigenti degli Ambiti Territoriali sono incaricati di vigilare sull’applicazione delle norme richiamate e della presente nota.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti

VEDI LA NOTA

FONTE: https://www.obiettivoscuola.it/personaleata/graduatorie-iii-fascia-ata-non-valutabile-il-servizio-prestato-presso-gli-enti-di-formazione-professionale-nota-usr-sicilia/

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