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Scuola: se il genitore ritarda all’uscita, chi è il responsabile del bambino?

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A volte capita che il dirigente scolastico obblighi alcuni docenti a restare anche dopo la fine delle lezioni, a causa dei genitori che tardano a prendere i propri figli. Non sono rari i casi, inoltre, in cui l’insegnante (soprattutto della scuola primaria) sia obbligato ad accompagnare il minore fino all’uscita da scuola, oppure attendere l’arrivo dei genitori. Secondo la regola prevista da alcuni dirigenti scolastici, il docente è responsabile del ‘destino’ dell’alunno, nel caso in cui il genitore tardi 15 minuti, mezz’ora, ma anche un’ora. Tuttavia, le cose non stanno proprio così dal punto di vista legale e costituzionale. In questo articolo vi daremo alcune preziose informazioni circa la normativa riguardo alla vigilanza degli alunni ad inizio e fine orario scolastico.

Scuola e genitori ritardatari: chi è responsabile del minore?

Secondo l’attuale normativa, la vigilanza sugli alunni è rappresentata dal personale della scuola, dai docenti e dal personale ausiliario. In maniera più specifica, l’insegnante è responsabile del bambino durante lo svolgimento delle normali lezioni scolastiche. Inoltre, secondo il comma 5 dell’articolo 29 del CCNL scuola, al fine di assicurare l’opportuna accoglienza e vigilanza sugli alunni, il docente dovrebbe presentarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, così come dovrebbe assistere di persona all’uscita completa degli alunni una volta terminato l’orario scolastico. Il docente dell’ultima ora ha dunque l’obbligo di sorvegliare i medesimi alunni fino all’uscita dall’edificio scolastico, assicurandosi inoltre, che tutti i genitori siano presenti all’esterno.

Cosa accade se i genitori non sono presenti una volta terminato l’orario scolastico?

In tal caso, l’insegnante (soprattutto nel caso delle primarie) non è obbligato ad attendere assieme all’alunno l’arrivo del padre o della madre di questi, ma deve invece avvisare il dirigente scolastico (o chi ne fa le veci) dell’assenza dei genitori del bambino. Una volta attuato ciò, l’alunno sarà affidato momentaneamente in custodia ai collaboratori scolastici. Il personale della scuola dovrà sorvegliare il minore, fino a quando quest’ultimo non sia prelevato in tutta sicurezza da un famigliare adulto. Nel caso in cui il ritardo da parte di quest’ultimo persista in maniera preoccupante, la scuola è autorizzata ad avvisare la polizia.università telematica 2021 - 2022

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