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Congedo parentale straordinario per i genitori con figli in quarantena o per sospensione attività didattica [Decreto Legge]

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Il Decreto Legge n. 146/2021 ha reintrodotto la misura del congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di

  • sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza
  • quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale
  • Infezione da Covid-19 del figlio

Per i periodi di congedo straordinario spetta una retribuzione pari al 50%. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo in parola può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

GENITORI DI FIGLI CON DISABILITÁ IN SITUAZIONE DI GRAVITÁ
Il beneficio di cui al paragrafo precedente è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
In questo caso si prescinde dal requisito dell’età.

FIGLI DI ETÁ COMPRESA FRA 14 E 16 ANNI
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

CONGEDI PARENTALI GIÁ FRUITI
Gli eventuali periodi di congedo parentale (ordinario), fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo in oggetto e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

FINANZIAMENTO DELLA MISURE
L’attuazione di queste misure, applicabili fino alla data del 31 dicembre 2021 termine dell’emergenza sanitaria, ha richiesto lo stanziamento di 36,9 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 7,6 milioni destinati a garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce del beneficio.

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