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Piano ferie estive Personale ATA a.s. 2022/2023, norme e criteri. Predisporlo per garantire l’organizzazione del servizio e le esigenze personali

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Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio è utile che ciascuna istituzione scolastica pensi, a priori, a definire e poi attuare, in maniera consequenziale, un piano ferie. Piano che verrà predisposto dal DSGA ed autorizzato dalla Dirigente Scolastica. Per rendere più funzionale la cosa sarebbe auspicabile che, dipendenti e dirigente, siano messi nelle condizioni di conoscere il Piano in tempi ragionevoli: da un lato a garanzia dell’organizzazione del servizio e, dall’altro, cosa di importanza decisiva per i dipendenti, per permettere loro di organizzare, con congruo anticipo, le ferie personali estive e, più ancora, di programmarle con la famiglia.

Le ferie e le festività soppresse sono un diritto irrinunciabile

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 13 e 14 C.C.N.L. 2007 e ss.mm.ii., le ferie e le festività soppresse sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili e devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche compatibilmente con le esigenze di servizio anche in più soluzioni. È norma che tutte le ferie siano richieste e usufruite, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il termine dell’anno scolastico di riferimento, ovvero il 31 agosto. Per questo anno scolastico, dunque, le festività soppresse devono essere improrogabilmente usufruite entro il termine dell’anno scolastico 31 agosto del 2023.Concorso lingue

Il personale ATA a tempo determinato

Il personale a tempo determinato, compatibilmente con le esigenze di servizio, deve usufruire di tutte le ferie improrogabilmente entro il termine contrattuale del rapporto di lavoro (30 giugno 2023 se supplente fino al termine delle attività didattiche, 31 agosto 2023 se supplente annuale). In una brillante circolare che prendiamo come ottimo riferimento, il dirigente scolastico del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Pavia ing. Daniele Stefano Bonomi, scrive “Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’art. 13 del CCNL 29.11.2007 (il personale ATA può frazionare le ferie, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica, anche in più periodi, di cui uno, comunque, di durata non inferiore a 15 giorni lavorativi nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto 2023) e sulla necessità di contemperare i diritti dei lavoratori con le esigenze istituzionali”.

Garantire i servizi minimi per ogni settore o ufficio

I dirigenti scolastici concedono le ferie garantendo, però, i servizi minimi per ogni settore o ufficio, fatte salve eventuali imprescindibili necessità derivanti dalla gestione degli Esami di Stato ciclo, e in particolare da provvedimenti normativi riguardanti l’espletamento delle operazioni di chiusura dell’anno scolastico 2022/23 e di avvio dell’anno scolastico 2023/24. Il Ds può fissare un termine per la presentazione delle richieste e stabilire, come per altro ha fatto benissimo il dirigente scolastico del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Pavia ing. Daniele Stefano, che se le domande non perverranno o saranno presentate in ritardo, le ferie verranno assegnate d’Ufficio.

Impossibile la contemporaneità

Inutile ribadire che è assolutamente impossibile accordare a tutte le unità del personale ATA in servizio il godimento pieno delle ferie maturate contemporaneamente e, in special modo, durante i mesi di luglio e agosto. Per questa ragione sarebbe utile (si comprende che è quasi impossibile, però che ciò si verifichi) evitare la concentrazione di richieste di ferie continuative nei mesi in questione e di concordare anticipatamente con i colleghi i periodi di fruizione. Prassi e buone abitudini servono a stabilire serenità maggiore nell’ambiente di lavoro.scienze della mediazione linguistica corso di laurea L12 borse di studio bando test ammissione Columbus academy

Apparato normativo a tempo indeterminato e determinato

Si ricorda, ad ogni buon fine, che il numero di giorni di ferie sono proporzionali al numero di mesi e giorni di servizio prestati in ciascun anno scolastico. In caso di frazione di mese, quando superiore a quindici giorni, è considerata come mese intero. Le ferie del personale Ata, quello assunto a tempo indeterminato, vengono regolate dal CCNL comparto scuola 2006/2009. È l’articolo 13 che descrive dettagliatamente la modalità di fruizione delle ferie e il numero dei giorni spettanti. L’art. 19, invece, riguarda le ferie e i permessi del personale a tempo determinato.

ART. 13 – ferie

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.

15. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato

ART. 19 – ferie del personale assunto a tempo determinato

1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato.

Nel caso di più richieste concomitanti per lo stesso periodo, si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione.

Qualora la proposta del piano ferie non dovesse soddisfare le esigenze di servizio (presenze minime stabilite) il personale ne sarà informato.

Dal termine degli Esami di Stato del 1^ ciclo e in assenza di attività scolastiche è richiesta la presenza in servizio almeno di n. 1 collaboratore scolastico; n. 1 assistente amministrativo in sede centrale a Pavia, fermo restando l’obbligo contrattuale del rientro in servizio del personale per necessità e scadenze.

Inoltre si precisa quanto segue:

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni di date solo per gravi e documentati motivi.

Si allega il modello per la richiesta e il prospetto per il piano ferie da compilare e far recapitare in segreteria.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art. 3 c.

da orizzontescuola

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