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TFA Sostegno: candidati con 3 anni di servizio su sostegno; accesso diretto o esonero dalla preselettiva? [Chiarimenti e confronto]

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Il Decreto legge n. 36/2022, così come convertito nella Legge 79/2022, ha previsto che, fino al termine del periodo transitorio (quindi fino al 31 dicembre 2024), possano accedere ai percorsi di specializzazione (c.d. TFA sostegno) coloro che:scienze della mediazione linguistica corso di laurea L12 borse di studio bando test ammissione Columbus academy

 

  • abbiano prestato 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni su posto di sostegno
  • che siano in possesso di abilitazione all’insegnamento
  • del titolo di studio valido per l’insegnamento

Ebbene, il provvedimento così come inizialmente formulato richiedeva, oltre al possesso delle tre annualità di servizio (negli ultimi 5 anni), anche il requisito dell’abilitazione all’insegnamento.

Il Decreto PA pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale (e in corso di conversione in Legge) ha eliminato il requisito dell’abilitazione all’insegnamento.CORSI SINGOLI universitario per acquisire nuovi cfu columbus academy

 

Conseguentemente per accedere direttamente al corso sarà sufficiente il possesso delle tre annualità di servizio (negli ultimi 5 anni) su posto di sostegno. Ai fini del computo saranno validi i servizi prestati nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professio­nale delle regioni.

Va sottolineato che l’accesso diretto potrà avvenire nei limiti della riserva di posti che sarà definita con Decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istru­zione.

Non sarà quindi un accesso senza limiti perché la riserva di posti (es: 20%, 30%) sarà calcolata sul contingente complessivo dei posti banditi dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

ESONERO DALLA PRESELETTIVA
La misura suddetta non deve essere confusa con l’altra misura, già prevista a decorrere dal V ciclo, che prevede l’esonero della preselettiva per coloro che, nei 10 anni scolastici precedenti abbiano prestato almeno 3 anni di servizio su sostegno nello specifico grado.

 

Infatti, il D.M. n. 92/2019 così come modificato dal Decreto-Interministeriale n. 90 del 7/08/2020 al comma 3 bis dell’art. 4 prevede che:

3-bis. Accedono direttamente alle prove [SCRITTE\PRATICHE] […] i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura”.

Ricordiamo che sono di regola ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a bando.

Tali candidati, esonerati dalla prova preselettiva, saranno ammessi in soprannumero a partecipare alle prove successive, come del resto era già previsto per i i candidati con invalidità pari o superiore all’80%.

 

L’ammissione in sovrannumero significa che tali docenti saranno ammessi alla prova scritta al di là del limite corrispondente al doppio dei posti banditi dall’ateneo per il relativo grado\ordine di scuola.

CONFRONTO FRA LE DUE DISPOSIZIONI
Le due norme sopra spiegate sono entrambe al momento vigenti. Di seguito ne evidenziamo le differenze mettendole a confronto.

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