fbpx

Precari scuola: l’indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in scadenza 2018

In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ricordiamo che è possibile accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il contratto di lavoro

Domanda disoccupazione NASPI 2018

Per la presentazione della domanda o per informazioni a riguardo compila il Form a lato e verrai contattato da un nostro collaboratore abilitato.

REQUISITI E INFORMAZIONI UTILI

La domanda di disoccupazione può essere presentata da tutti i docenti precari della scuola dell’infanzia, primaria, della secondaria di primo e secondo grado che, al termine del contratto stipulato durante l’anno scolastico (fino al termine delle attività didattiche 30 giugno o supplenza annuale 31 agosto), si trovino in stato di disoccupazione e che abbiano maturato dunque almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30  giorni  di  servizio  nei  12  mesi  precedenti  la  richiesta NASPI.

Possono presentare domanda di Naspi anche i supplenti che durante l’anno scolastico hanno stipulato più contratti con differenti scadenze e con diverse istituzioni scolastiche, fermo restando i requisiti sopra elencati sulle settimane contributive e i giorni di servizio necessari.

Per comprendere meglio, il  docente che intende fare richiesta di assegno di disoccupazione quest’anno al termine del contratto scuola al 30 giugno, nei tre anni precedenti il periodo di disoccupazione deve aver maturato 13 settimane contributive.

Riepilogando, per beneficiarne è necessario che siate in possesso dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione;
  • almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione

Il docente precario che abbia tutti i requisiti per presentare domanda, potrà fruire di un assegno pari al 75% dello stipendio medio mensile imponibile se la retribuzione è di importo pari o inferiore a 1.195 euro, con un aumento del 25% in relazione a importi differenti, ridotto progressivamente del 3% al mese a  partire  dal  primo  giorno  del  quarto  mese  di  fruizione  del  sussidio.

La durata dell’indennità è rapportata alla contribuzione e viene erogata per la metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro. Sono esclusi dal conteggio i periodi contributivi che hanno già dato luogo all´erogazione di sussidi di disoccupazione.

L´indennità decorre:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l´ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l´ottavo

I periodi di percezione dell´indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Il valore settimanale da accreditare si riferisce alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni (la stessa media considerata per il calcolo dell´indennità). La contribuzione figurativa è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.

Università telematica

    Contattaci

    Per qualsiasi dubio o domanda compila il form sottostante. Verrai contatatto da un nostro collaboratore abilitato.


    Informativa sulla privacy »