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Guida all’Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

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Requisiti
1) almeno un contributo settimanale accreditato prima del 2008 (in un qualsiasi anno precedente)
2) almeno 78 giorni di lavoro nel 2009 (nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate: malattia, maternità, ferie, riposi ordinari e compensativi ecc.; non sono invece conteggiate le giornate di assenza imputabili al lavoratore: sciopero, permessi non retribuiti ecc.)

N.B. Un solo contributo settimanale si matura anche con un solo giorno di lavoro di qualunque durata oraria. Ciò è possibile perché il numero delle settimane contributive da riconoscere in un anno è quello risultante dal quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la retribuzione imponibile annua per il minimale settimanale pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ogni anno.
Qualora la retribuzione imponibile annua fosse stata di euro 36,00 (scaturente da un solo giorno di lavoro di 2 ore) il contributo settimanale corrisponderebbe a uno.

Esempio:

trattamento minimo di pensione anno 2006 euro 427,58 (40% = euro 171,03)

retribuzione annua 2006 euro 36,00

36,00/171,03= 0,21 (arrotondato per eccesso a 1)

Documenti da presentare

  • modello 86/88 bis, da richiedere a tutti i datori di lavoro dell’anno solare 2008 (da allegare in originale);
  • modellods21/req rid , (rispetto al modello 2008 è stato previsto l’inserimento del codice IBAN nel quadro M);
  • un certificato di servizio per ogni rapporto di lavoro del 2008 (presentarlo non è obbligatorio, ma utile all’Inps a liquidare correttamente la prestazione qualora nel mod. DL86/88bis fossero stati immessi dei dati errati, o quando l’ attività lavorativa è stata prestata in più scuole con orario frazionato);
  • modello detrazioni d’imposta MV10 ( (N.B. per le sole detrazioni personali non sarebbe necessario presentarlo; tuttavia è opportuno compilarlo e allegarlo alla domanda per evitare di dover ricorrere qualora le detrazioni spettanti non venissero applicate in automatico).
  • fotocopia di un documento di riconoscimento (da allegare solo se si delega altra persona a presentare la domanda).

Per questa tipo di prestazione previdenziale non è necessario essere iscritti al centro per l’impiego (CPI).

Per dimostrare all’Inps di possedere il contributo di anzianità (quello precedente il biennio) è opportuno allegare al modello DS21/Req.Rid. la copia del CUD o di una busta paga di quel periodo. Ciò per evitare a priori che la domanda venga respinta per mancanza del requisito di anzianità qualora l’INPS non riscontrasse il dato contributivo nei suoi archivi.

A chi va presentata la domanda?
La domanda può essere presentata agli uffici Inps personalmente, oppure inviata per posta con racc. A.R. alla sede Inps di residenza, entro il 31 marzo, corredata dalla prevista documentazione.
Coloro che sono domiciliati altrove rispetto alla residenza anagrafica possono presentare la domanda alla sede di domicilio (solo se presentata personalmente).

Quanto si percepisce?
L’importo dell’assegno è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni (determinato sulla retribuzione lorda delle sole giornate effettivamente lavorate), fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il parametro 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione ordinaria eventualmente goduto, delle giornate non indennizzabili dell’ anno (periodi scoperti di retribuzione ricadenti nell’arco temporale di durata del rapporto di lavoro) e delle giornate di lavoro prestate (effettivamente lavorate e quelle non lavorate ma retribuite).
In alcuni casi il parametro 360 è elevato a 365 (anno solare). Negli anni bisestili a 366.

I riferimenti normativi
Circolare Inps n. 198 del 13/07/1995
Oggetto: indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. Chiarimenti.
Con circolare n. 139 del 20 giugno 1988 e’ stato disposto, al punto C – 4 a), che in presenza di periodi indennizzabili nel corso dell’anno 1987 con prestazioni previdenziali ovvero non indennizzabili a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (periodi di servizio militare di leva ed assimilati, di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ecc.) i periodi medesimi dovranno essere detratti prendendo a riferimento il parametro 365 ( e cioè dall’intero anno solare ), fermi restando ovviamente gli specifici limiti espressamente indicati dalla norma in esame. Al riguardo si precisa che si deve fare riferimento al parametro 365 in tutti i casi in cui gli interessati possano far valere giornate non indennizzabili (tali devono considerarsi le domeniche, le festività infrasettimanali e quelle non lavorate, siano state o no retribuite, rientranti nell’arco temporale di durata del rapporto di lavoro, nonché le giornate di ferie) ovvero comunque indennizzate con prestazioni previdenziali diverse dalla disoccupazione e, quindi, anche quelle indennizzate a titolo di malattia, di infortunio, ecc.

Circolare Inps n. 174 del 02/08/1989
Oggetto: Istruzioni operative per la liquidazione, con procedura automatizzata, dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti
Per la liquidazione della prestazione nei casi di presenza di altre giornate non indennizzabili diverse dalla DS, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 235 del 24 novembre 1988, si fa presente che e’ stato reso disponibile il campo di acquisizione di tali “altre giornate”; nella fattispecie, ai fini del calcolo di quelle indennizzabili, in presenza di un valore significativo nel sopracitato campo, la procedura opera come segue:
– se il numero delle giornate indicato nel campo ‘GG.NON INDENNIZZABILI’ e’ superiore a 52 e’ utilizzato il parametro ‘365’ , altrimenti e’ utilizzato il parametro ‘312’ senza tener conto, ovviamente, del numero delle giornate presenti nel citato campo.
A maggior chiarimento valgano i seguenti

ESEMPI

N.B. Per le prestazioni in pagamento dal 1° gennaio 2008 il parametro 312 è stato aumentato a 360.
Articolo 1, comma 26, legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. L’articolo 1, comma 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto, tra l’altro, la rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione, dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti – di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 – al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. Tali modifiche concernono i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in pagamento dal 1° gennaio 2008.

L ‘indennità può essere riscossa:
– allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale
– con assegno circolare;
– con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale

Il docente che nel 2008 ha lavorato in più scuole deve richiedere il mod. DL86/88bis a tutte?
Sì, il modello va richiesto in ognuna delle scuole in cui si è instaurato un rapporto di lavoro

Cosa fare se entro il 31/03 non si è ancora in possesso dei modelli DL86/88bis?
La domanda va comunque presentata all’Inps entro tale data; vi riserverete di integrare gli allegati appena ne sarete in possesso (entro 30 giorni)

Indennità di disoccupazione e contratto parasubordinato (lavoratori a progetto e collaboratori occasionali)
Chi ha lavorato nel corso del 2008 esclusivamente con rapporto di lavoro parasubordinato (lavoratori a progetto e collaboratori occasionali) non ha diritto all’indennizzo.
Per i lavoratori a progetto che soddisfano congiuntamente alcuni requisiti è prevista da quest’ anno un’indennità; una tantum (art. 19, comma 2, legge 28 gennaio 2009 n. 2)
Chi ha lavorato sia con contratto subordinato che parasubordinato ha diritto all’indennizzo delle sole giornate di disoccupazione non coincidenti con l’attività lavorativa parasubordinata, e comunque per un numero di giornate non superiore a quelle effettivamente lavorate con contratto subordinato.

Esempi:

gg. effettivamente lavorate con attività subordinata n. 157

gg. non lavorate retribuite o non retribuite interne al rapporto di lavoro subordinato n. 60

gg. lavorate con contratto a progetto o con prestazione d’opera occasionale non coincidenti con l’attività lavorativa subordinata n. 30

366 -(157+60+30)= 119 giornate indennizzabili

********

gg. effettivamente lavorate con attività subordinata n. 89 gg.

non lavorate retribuite o non retribuite interne al rapporto di lavoro subordinato n. 19

gg. lavorate con contratto a progetto o con prestazione d’opera occasionale non coincidenti con l’attività lavorativa subordinata n. 30

360 – (89+19+30)= 222 = 89 (giornate indennizzabili)

Indennità e libera professione
Non si ha diritto all’indennità con requisiti ridotti se si è iscritti come liberi professionisti dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione.
Tuttavia, se non c’è stata prestazione lavorativa autonoma nell’arco dell’anno solare coincidente con l’attività lavorativa subordinata, anche a fronte di iscrizione all’albo professionale la richiesta della prestazione va presentata. Qualora non venisse accolta è necessario proporre ricorso al comitato provinciale Inps entro 90 giorni dalla notifica della reiezione.
L’esito positivo del contenzioso non è però garantito.

Indennità e prestazioni occasionali
E’; opportuno allegare al modello di domanda (DS21/Req Rid) un’autocertificazione dichiarando le date dell’attività lavorativa occasionale, il committente e la retribuzione percepita o da percepire.
Nel quadro G del modello, alla voce “attività autonoma/collaborazione” anziché inserire le date (dal/al) si rimanderà pertanto all’autocertificazione allegata.

Per la disoccupazione requisiti ridotti bisogna essere assicurati da due anni. Cosa vuol dire?
Vuol dire aver versato i contributi contro la disoccupazione involontaria per almeno 2 anni (uno dei due deve essere antecedente di almeno 2 anni rispetto al 31/12/2008).
Il primo anno è quindi quello in cui si è versata contribuzione per la prima volta in assoluto (anzianità assicurativa).
Il secondo anno è quello relativo al periodo di riferimento dell’indennità (2008).
Per avere diritto all’indennità per l’anno di riferimento è necessario aver lavorato per almeno 78 giorni.
I contributi versati nel 2007 non sono utili, eccetto se questi sono stati versati tra il 2 e il 5 gennaio. Ciò perchè la settimana contributiva si considera con riferimento al sabato (da domenica a sabato).
Esempio: chi ha iniziato a lavorare per la prima volta tra mercoledì 2 gennaio e sabato 5 gennaio 2007, ha maturato il contributo settimanale antecedente il biennio perchè il primo giorno della settimana è stato domenica 31/12/2006.
Per gli insegnanti ciò è però improbabile.
N.B. I contributi contro la disoccupazione involontaria sono obbligatori e sono versati dal datore di lavoro.

Il servizio militare o il servizio civile è utile per determinare l’ anzianità contributiva per la domanda di disoccupazione a requisiti ridotti?
Tali periodi non vengono considerati utili a far valere l’anzianità d’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
I periodi di servizio civile sono accreditati figurativamente e assimilati alle collaborazioni coordinate e continuative, ovvero ad attività parasubordinata (gestione separata).
Coloro che hanno invece prestato servizio militare obbligatorio valutare contenzioso.

Indennità di disoccupazione e contratto a tempo indeterminato
La prestazione è dovuta anche a coloro che hanno instaurato un rapporto di lavoro a T.I. durante l’anno, nel quale sussiste un periodo precedente sprovvisto di rapporto di lavoro.
Esempio: insegnante con costanza di rapporto di lavoro dal 1° gennaio al 30 giugno, nominato in ruolo dal 1° settembre.
In questo caso, se nel periodo luglio/agosto non ha goduto dell’indennità ordinaria (requisiti normali), conserva il diritto a richiedere e godere della requisiti ridotti.
La requisiti ridotti copre i periodi di disoccupazione dell’anno precedente la richiesta, indipendentemente dalla posizione giuridica successiva al periodo di disoccupazione (rapporto a T.I.) e da quella al momento della richiesta (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato).

Indennità di Ds con requisiti ridotti e dichiarazione dei redditi
L’indennità che si percepirà quest’anno fa reddito per il 2009 anche se si riferisce al 2008. Da ciò ne discende che tale reddito va dichiarato nel 2010.
Sull’indennità lorda verrà trattenuta alla fonte l’Irpef al 23% (diminuita dalle detrazioni).
In sede di dichiarazione dei redditi (2010) verrà fatto il conguaglio d’imposta (trattenuta alla fonte sul reddito da lavoro e sull’indennità di disoccupazione) e sulle detrazioni applicate (in busta paga e sull’assegno previdenziale).

Modello detrazioni MV10
Le detrazioni fiscali contribuiscono ad annullare totalmente o parzialmente l’imposta Irpef applicata alla fonte (sulla somma indennizzata).

Giornate non indennizzabili e Modello DL86/88bis
Le giornate non indennizzabili devono considerarsi le domeniche e le festività infrasettimanali (se non effettivamente lavorate), siano state o no retribuite, e quelle non lavorate rientranti nell’arco temporale di durata del rapporto di lavoro [vedi nota 1], nonché le giornate di ferie, di permessi retribuiti o non retribuiti, di sciopero, di 104 e altri congedi riconosciuti da altre leggi, e quelle indennizzate ad altro titolo (disoccupazione ordinaria, malattia, maternità, infortunio, ecc.).
Per i lavoratori della scuola (insegnanti) con orario settimanale pieno, il giorno libero va computato tra le giornate effettivamente lavorate.
Allo stesso modo vanno considerate effettivamente lavorate tutte le giornate feriali ricadenti nei periodi di sospensione delle lezioni (natale, pasqua, carnevale ecc.), eccetto se durante il periodo di sospensione si è stati assenti ad altro titolo (ferie, congedo parentale, malattia ecc.). [vedi nota 2]
Tutte le giornate feriali ricadenti nel periodo compreso tra la fine delle lezioni (inizi di giugno) e il termine delle attività didattiche (scadenza contrattuale) vanno considerate effettivamente lavorate, ovvero anche quelle non utilizzate per scrutini, esami, collegi docenti ecc.
Qualora nel quadro E del modello DL86/88bis la segreteria non avesse inserito i periodi su indicati tra le giornate effettivamente lavorate (e, quindi, indennizzabili) non inserendo nella cella corrispondente il codice X (gg. eff. lav.), è necessario pretendere la rettifica del modello. Non richiedendola si perderebbe parte dell’ indennità di disoccupazione.

nota 1: le giornate non lavorate rientranti nell’arco temporale di durata del rapporto di lavoro devono intendersi esclusivamente quelle per le quali non compete retribuzione.
Ad esempio: contratto di lavoro di 5 giorni, per 6 ore settimanali, prestate nei giorni di lunedì e venerdì. In questo caso i giorni di martedì, mercoledì e giovedì non sono indennizzabili.

nota 2: I periodi di sospensione delle lezioni non sono imputabili al docente, il quale utilizza tali periodi per attività connesse alla funzione, così come delineato nel profilo professionale di cui all’art. 27 del vigente contratto nazionale.
La prova provata che durante il periodo di sospensione si è in servizio a tutti gli effetti è implicitamente sancita dall’art.19 comma 2 del vigente contratto collettivo: “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria” Ciò significa che, se nel periodo di sospensione non si è assenti per ferie, malattia, maternità ecc., l’intero periodo va considerato come effettivamente lavorato, escludendo per ovvie ragioni i soli giorni festivi.

Quando sarà erogata l’indennità?
L’Inps ha 120 giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza per liquidare la prestazione senza dover pagare gli interessi. La prestazione con requisiti ridotti viene quindi corrisposta in questo arco temporale. Potrebbe quindi essere corrisposta nei primi 30 giorni o prima della scadenza del 120°;. Ciò dipende dal carico di lavoro (molte prestazioni da erogare).

N.B. Si consiglia ai colleghi di fotocopiare e conservare tutta la documentazione da presentare all’Inps, in particolare la domanda e il/i modello/i DL86/88bis. Conservare le copie è utile in particolare, per verificare se l’importo dell’indennità è stato calcolato correttamente. Gli errori vengono commessi specie quando i modelli DL86/88 bis sono due o più o quando il mod. DL86/88bis non è stato compilato correttamente.

E’ possibile percepire nello stesso anno entrambe le disoccupazioni?
Le due disoccupazioni non sono incompatibili, eccetto quando l’ordinaria con requisiti pieni, richiesta l’anno precedente, ha già coperto tutti i periodi di disoccupazione dell’;anno di riferimento, o nello stesso anno solare è stata erogata per un numero di giorni pari o superiori a 180.
In tutti gli altri casi si ha diritto all’una e all’altra.

Esempi di incompatibilità:
– attività lavorativa prestata dal 01/01/08 al 30/06/08 e dal 01/09/08 al 31/12/08. Indennità ordinaria percepita per il periodo luglio/agosto. In questo caso non è possibile richiedere la requisiti ridotti l’anno successivo.
– Attività lavorativa prestata dal 01/02/08 al 07/06/08. Indennità ordinaria percepita per il periodo giugno/dicembre per più di 180 giorni. Anche in questo caso, malgrado dal 01/01/08 al 31/01/08 tale periodo dell’anno è rimasto scoperto sia da retribuzione che da indennizzo, non è possibile l’anno successivo richiedere la requisiti ridotti perché nell’ anno di riferimento sono già state indennizzate più di 180 giornate.

Esempio di compatibilità:
– attività lavorativa prestata dal 07/01/2008 al 15/02/2008, dal 12/03/08 al 03/04/08, dal 15/04/08 al 07/06/08, dal 15/10/08 al 28/11/08. Indennità ordinaria percepita nel periodo giugno/ottobre per 90 giorni. In questo caso è possibile richiedere l’anno successivo la requisiti ridotti per ottenere l’indennità di disoccupazione pei i periodi dell’anno non retribuiti e non indennizzati dall’ordinaria, che saranno liquidati per un numero di giorni non superiore a 90.

A cosa sono utili i contributi figurativi da disoccupazione?
I contributi figurativi da disoccupazione (con requisiti normali e ridotti) sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione (di vecchiaia e di invalidità) sia per aumentarne l’importo, eccetto per la pensione di anzianità (35 anni di contributi), per il raggiungimento della quale non sono utili i contributi figurativi da malattia e da disoccupazione, che concorrono solo per ottenere il requisito contributivo maggiorato (oltre 35 anni indipendentemente dall’età).
La contribuzione figurativa viene accreditata automaticamente e non è necessario riscattarla.
L’accredito avviene solo se si gode dell’indennità di disoccupazione e non anche per i periodi non coperti da indennizzo (ciò significa che non vengono accreditati i contributi figurativi per periodi in cui il lavoratore non possedeva i requisiti per richiedere l’indennità o li possedeva ma non l’ha richiesta).

L’Inps avvisa se la domanda sarà accolta o respinta?
Sì, la maggior parte delle sedi Inps inviano una comunicazione con posta ordinaria.

Se il modulo DS21/Req.Rid, è compilato in maniera errata o incompleta, la domanda può essere rifiutata o l’Inps chiama per rettificare?
L’errata o incompleta compilazione del modello di domanda non pregiudica nulla. Se alla stessa è stato allegato il mod. DL86/88bis, l’Inps provvederà a liquidare l’istanza sulla base dei dati in esso riportati e su eventuali altri in suo possesso (archivio informatico).
Qualora servisse altro sarà richiesto telefonicamente, per iscritto o inviando una mail all’indirizzo indicato nel modello di domanda.

Sanzioni in caso di falsa dichiarazione
Chi riscuote indebitamente (con alterazioni di dati o con altri metodi dolosi) l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali o ridotti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa. Il responsabile, inoltre, sarà privato, con determinazione dell’Inps, di 120 giorni di indennità di disoccupazione in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell’indebita riscossione. Tale sanzione, salve le eventuali pene previste dal codice penale, si applica anche nei confronti di chi tenti di ottenere, con dati alterati o altri mezzi fraudolenti, l’indennità di disoccupazione.

Guida compilazione Modello DS21/Req.Rid

Quadro A – indicare i dati anagrafici
Quadro B – da crocettare solo se richiedono gli assegni per il nucleo familiare
Quadro C – barrare l’intero quadro senza firmarlo e datarlo
Quadro D – barrare l’intero quadro senza firmarlo e datarlo. La dichiarazione di responsabilità del richiedente inserita nello stesso quadro va invece firmata e datata.
Quadro E – indicare la data d’inizio del primo rapporto di lavoro subordinato in assoluto (coloro che hanno già percepito la disoccupazione in anni precedenti possono non inserire nulla perchè il dato è già a conoscenza dell’Inps).
Quadro F Considerare solo il 2008.
Settore nel quale è stata svolta l’attività: Scuola statale/non statale.
Motivo di interruzione: Scadenza o termine del contratto
Se la supplenza è iniziata nel 2007 inserire la data di inizio e fine del contratto; se è iniziata nel 2008 ed è ancora in corso inserire la sola data di inizio (inserendo “in corso” alla voce “motivo di interruzione”).
Quadro G
Malattia: se intervenuta durante il periodo contrattuale inserire la dicitura “vedasi mod. DL86/88”
Se intervenuta in periodi fuori nomina e non è stata indennizzata rispondere NO.
Maternità (obbligatoria e facoltativa): se intervenuta/i durante il periodo contrattuale inserire la dicitura “vedasi mod. DL86/88bis”. Se l’astensione obbligatoria (retribuita) è intervenuta fuori nomina indicare il periodo dal/al
Infortunio: se verificatosi durante il periodo contrattuale inserire la dicitura “vedasi mod. DL86/88bis”
Se verificatosi fuori nomina e non è stato indennizzato rispondere NO.
Servizio militare di leva (o equiparato): rispondere NO se non intervenuto nell’anno solare di riferimento.
Integrazione salariale (CIG-CIGS): rispondere NO.
Indennitàdi disoccupazione (precedentemente percepita): inserire il periodo indennizzato nel 2008 da eventuale indennità ordinaria. Non va inserito il periodo indennizzato dalla requisiti ridotti del 2007 e riscosso nel 2008.
Sospensione di attività lavorativa: rispondere NO a prescindere da eventuali giorni di sciopero (che sono comunque indicati nel mod. DL86/88bis).
Passaggio di ruolo (per insegnanti): dovrà rispondere SI e inserire la data di inizio solo chi è stato assunto a T.I. dal 1° settembre 2008.
Attività autonoma/collaborazione: rispondere SI e inserire la dicitura “vedasi dichiarazione allegata” solo se durante i periodi fuori nomina si è svolta attività lavorativa con contratto parasubordinato o autonomo occasionale.
Quadro H, crocettare NO se non si è titolari di pensione.
Quadro I, barrare
Quadro L, barrare e non firmare
Quadro M, crocettare la voce che interessa e inserire il cod. IBAN se si opta per l’accredito in conto.
Quadri N e O, barrare e non firmare se non si richiedono gli assegni familiari.

Come si calcola l’importo dell’indennità spettante?
Stabilito il n. di giorni indennizzabili, per determinare l’importo lordo dell’indennità bisognerà proporzionare la retribuzione lorda per giornate eff. lav. al n. di giornate indennizzabili, e su questa determinare il 35% sui primi 120 giorni e il 40% sui rimanenti (da 121 a 180).

Esempio:

retr. per gg. eff. lav. x giornate ind. : gg. eff. lav. = retribuzione di riferimento

retribuzione di riferimento : giornate indennizzabili = retribuzione giornaliera

retr. giornaliera x n. di gg. ind. (fino a 120) x 0,35= ?

retr. giornaliera x n. di gg. ind. (diff. oltre i 120 e fino a 180) x 0,40= ?

Se le gg. indennizzabili sono più di 120, sommando i due totali si ottiene l’ importo lordo dell’indennità.

Si allega un foglio di calcolo utile a determinare le giornate indennizzabili dell’anno solare ed a verificare se i dati riportati nel quadro E del mod. DL86/88bis sono stati inseriti correttamente

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