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abilitazione scuola primaria e sostegnoLa mobilità territoriale e professionale è stata sempre regolata annualmente dalla contrattazione integrativa e dallo specifico CCNI.

Per il prossimo anno scolastico organizzazioni sindacali e MIUR hanno stabilito di prorogare di un anno il contratto predisposto per il corrente anno scolastico, conseguentemente per il 2018/19 risulta confermato il CCNI 2017/18

NUOVO CCNI CON CADENZA TRIENNALE

Dal prossimo anno si prospettano importanti novità per la contrattazione sulla mobilità e, come stabilisce l’art.7 comma 3 dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto da sindacati e ARAN in data 9 febbraio 2018 (CCNL 2016-2018), il contratto collettivo integrativo avrà durata triennale.

Il CCNI sulla mobilità che sarà predisposto il prossimo anno avrà, quindi, validità per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, rimanendo, comunque, la possibilità, per i docenti in possesso dei necessari requisiti, di poter partecipare alla mobilità con cadenza annuale.

MOBILITÀ SU SCUOLA E BLOCCO TRIENNALE PER I DOCENTI

La possibilità di partecipare annualmente alla mobilitò, che fino al corrente anno scolastico, ha interessato indistintamente tutti i docenti, nel futuro, con l’applicazione delle nuove regole previste nell’ipotesi di CCNL 2016-2018, non sarà più così.certificazioni esb

Nell’art.22 comma 4 lettera a1)del succitato CCNL si stabilisce, infatti, che “[….] al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente [….]”

In base a questa disposizione, i docenti che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, risulteranno soddisfatti nella domanda di mobilità territoriale o professionale acquisendo titolarità in una delle scuole richieste, non potranno presentare domanda di mobilità per un triennio a decorrere dall’anno scolastico in cui avranno ottenuto il movimento richiesto.

NESSUN BLOCCO TRIENNALE PER DOCENTI TITOLARI SU AMBITO?

Risulterebbe, quindi, ancora possibile, poiché non esplicitato diversamente nel succiato articolo dell’ipotesi di CCNL 2016-2018,chiedere ogni anno trasferimento o passaggio ai docenti che, pur essendo stati soddisfatti nel movimento richiesto, hanno acquisito titolarità in un ambito territoriale.

Sarà veramente così?

O potrebbe “scattare” anche per loro un vincolo temporale legato all’incarico triennale nella scuola in cui hanno avuto la “chiamata diretta”, incarico che bloccherebbe anche questi docenti per un triennio nella scuola in cui sono in servizio?

Tale dubbio è stato esternato alla nostra redazione da molti docenti con titolarità su ambito, che vorrebbero certezze in merito, per le quali sarebbero doverose precise e specifiche risposte da parte del MIUR .

Quali saranno, quindi, i vincoli temporali che interesseranno i docenti che parteciperanno alla mobilità a decorrere dall’a.s. 2019/20, in seguito alla stipula del nuovo CCNI?universita-telematica

Si possono distinguere tre diversi vincoli temporali come di seguito indicati:

VINCOLO QUINQUENNALE SUL SOSTEGNO

Si tratta di un vincolo temporale che interessa i docenti titolari sul sostegno, che sono obbligati a prestare servizio continuativo per cinque anni su questa tipologia di posto prima di poter chiedere trasferimento o passaggio su materia

VINCOLO TRIENNALE SULLA PROVINCIA

Si tratta di un vincolo temporale per il quale, negli ultimi due anni, è stata prevista una deroga e che interessa i docenti neo-immessi in ruolo e la loro permanenza nella provincia di immissione in ruolo.

In assenza di deroga, tali docenti risulteranno obbligati a rimanere nella provincia di titolarità per un triennio a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo.

In altri termini, se, per il futuro, non sarà riproposta la deroga i docenti neo-immessi in ruolo potranno chiedere trasferimento interprovinciale solo dopo tre anni dalla loro assunzione in ruolo

VINCOLO TRIENNALE NELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ

Si tratta del vincolo istituito dal succitato art.22 comma 4 lettera a1) dell’ipotesi di CCNL 2016-2018, che interessa tutti i docenti che otterranno il trasferimento o passaggio con titolarità su scuola a decorrere dal 2019/2020. Come precedentemente chiarito, questi docenti saranno obbligati a rimanere per tre anni nella scuola di nuova titolarità e non potranno, quindi, presentare per un triennio domanda di mobilità territoriale o professionale

..E I DOCENTI SOPRANNUMERARI?

Tale vincolo, chiaramente, non potrà interessare i docenti che saranno dichiarati soprannumerari i quali, pur essendo stati trasferiti con domanda volontaria su scuola, saranno costretti , in quanto in esubero nella nuova scuola di titolarità, a chiedere trasferimento per avere l’assegnazione di una nuova sede di titolarità che potrà essere sia scuola che ambito territoriale

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/mobilita-contratto-quali-vincoli-quali-blocchi-trasferimenti/