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Chiarimenti su mobilità interprovinciale docenti neoimmessi in ruolo

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l MIUR ha fornito dei chiarimenti riguardo la corretta interpretazione dell’art. 2 comma 2 del Ccni 29 febbraio 2012 in merito ai soggetti che sono esonerati dal rispetto sia dell’obbligo triennale (per chi ha la decorrenza giuridica 2010) che quinquennale (a partire delle nomine 1 settembre 2011) nei trasferimenti interprovinciali. Chi fruisce del diritto previsto dall’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92 per l’assistenza al genitore (punto V del comma 1 dell’art. 7 del Ccni) ha titolo a chiedere trasferimento per altra provincia (quindi è escluso dal blocco), pur non avendo diritto a fruire della precedenza. Diritto che, come noto, potrà essere esercitato solo nella successiva mobilità annuale. Ovviamente per essere esclusi dal blocco si dovrà documentare il possesso dei requisiti così come previsto al comma 1, punto V, dell’art. 7 e con la documentazione di cui all’art. 9 sempre del CCNI.

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