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Assemblee di istituto: i docenti non devono essere costretti a vigilare e alla presenza a scuola

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la-buona-scuola2-300x288Fonte: oggiscuola – Inizio di anno scolastico, fibrillazioni del mondo studentesco e naturali assemblee d’istituto. Cosa devono fare e come devono comportarsi i docenti? In caso di assemblea d’istituto a regolamentare i comportamenti c’è una legge. Una norma che definisce l’attività nel corso delle assemblee degli studenti delle scuole secondarie di II grado:  i docenti non possono essere obbligati alla vigilanza e al rispetto del loro orario di servizio durante lo svolgimento dell’assemblea di Istituto.  Nessun obbligo, quindi, per i docenti e un eventuale ordine di servizio del dirigente scolastico è un ordine di servizio contra legem. Gli insegnanti non sono nemmeno obbligati alla presenza nei locali dell’Istituto per tutto l’orario di servizio personale. Infatti la norma dispone che “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”. Insomma il legislatore ha utilizzato verbi ben il condizionale: “possono assistere” e non “devono assistere” ed inoltre è ribadito che l’assistenza scaturisce da un libero e spontaneo “desiderio” del docente. D’altronde l’assemblea d’Istituto interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista, durante questa interruzione di attività didattica, un’attività collegiale prevista dal piano delle attività, a permanere a scuola fino al termine del proprio orario di servizio. Il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi dopo avere fatto l’appello, che è un obbligo di servizio del docente della prima ora di servizio, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo, come già detto, obblighi di vigilanza.

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