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Interruzione dei contratti durante le festività natalizie

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banner-certificazione-inform-newHo una supplenza temporanea fino al 23 dicembre (ultimo giorno di lezione prima delle vacanze): Se la titolare dovesse rinnovare la sua assenza alla riprese delle attività didattiche, anche cambiando tipologia di assenza, mi spetta la conferma del contratto? E il pagamento delle vacanze, in quali casi mi spetterebbe?

Per quanto riguarda la prosecuzione e la conferma della supplenza non ci sono dubbi, infatti il riferimento normativo è l’art. 7 comma 5 del Regolamento delle supplenze:
“Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

Per il periodo che comprende la sospensione delle attività didattiche e di conseguenza per il pagamento delle vacanze, tutto dipende da

  • quanti giorni si sta sostituendo il titolare prima delle vacanze
  • quanti giorni lo si sostituirà dopo la ripresa delle lezioni
  • e se in tutto questo la sua assenza coprirà o no tutto il periodo delle vacanze in questione.

Il riferimento normativo è l’art 40 comma 3 del CCNL
“… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.”.universitc3a02

Per il pagamento delle vacanze di Natale e quindi l’eventuale stipula di un contratto che comprenda il periodo che va dal 24 dicembre fino ad almeno il settimo giorno dopo la ripresa delle lezioni, il docente titolare dovrà quindi coprire con un’assenza, anche se con diversa motivazione rispetto a quella prevista fino al 23 od oltre, l’intero periodo delle vacanze.
Questo perché durante la sospensione delle lezioni il docente è ritenuto in servizio, a meno che appunto non si assenti per uno dei motivi previsti e che di conseguenza lo certifichi.

D. In che modo si attesta l’intero periodo di assenza e quando il titolare deve produrre l’eventuale certificato per coprire l’intero periodo delle vacanze?
R. Il 30/03/2006 l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), in concerto con le OO. SS., diede la sua interpretazione autentica dell’attuale art. 40 appena citato (ex art. 37 del CCNL 2003).

Riportiamo un esempio della Flc Cgil riferito alle vacanze di Natale del 2006 e lo applichiamo a quelle di quest’anno, tenendo presente il 24 dicembre come primo giorno di vacanza e il 10 gennaio come primo giorno di effettiva ripresa delle lezioni.
“Supponiamo che il titolare (docente o ATA) risulti assente dal 13/12/2010 al 28/12/2010 (quindi con rientro in servizio dal 29/12/2010), per cui, correttamente, l’Amministrazione stipula un iniziale contratto con scadenza il 23/12/2010.
In tale caso, se il titolare dal 29/12/2010 riassume servizio (ancorché formalmente se trattasi di personale docente), pur rinnovando l’assenza alla ripresa delle attività didattiche (10/1/2011), anche per un periodo superiore a sette giorni, il supplente non ha diritto alla “copertura” contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni.
Se, invece, il titolare dal giorno 29/12/2010 rinnova la richiesta di assenza, quindi senza soluzione di continuità (anche per altra motivazione rispetto alla precedente assenza), con prolungamento di questa almeno fino al settimo giorno dalla ripresa delle attività didattiche (quindi almeno fino al 16/1/2011), il supplente ha diritto ad un contratto continuativo dal 12/12/2010 al 16/1/2011, in virtù della spettante proroga dal 24/12/2010 al 16/1/2011.
Precedentemente, in base alla “vecchia” e non più vigente normativa ministeriale, l’allora nomina continuativa (dal 13/12 al successivo 16/1) sarebbe stata lecita se e solo se il titolare avesse comunicato, entro il 23/12 (ultimo giorno di attività didattica antecedente l’inizio della sospensione natalizia) la sua volontà di prolungare l’assenza, senza soluzione di continuità, fino ad almeno 7 giorno dopo la ripresa delle attività didattiche.
Adesso, con l’interpretazione autentica di cui si è detto, tale condizione non è più richiesta, pertanto il supplente ha diritto ad una proroga, senza soluzione di continuità, del suo contratto dal 24/12/2010 al 16/1/2011”.

Riepilogando:

L’assenza del titolare dev’essere quindi continuativa, e non importa se il primo periodo di assenza ricade nelle vacanze, ciò che è importante è accettarsi che non ci sia stata una ripresa del servizio (seppur formale) e che quindi al primo periodo di assenza ce ne sia un altro, considerando ovviamente i 7 giorni prima dell’inizio delle vacanze e i 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.

Se ci sono queste premesse, al supplente spetta una proroga e quindi un contratto che comprenda anche le vacanze di Natale.
Se così non fosse, al supplente spetterà solo la conferma del contratto qualora la titolare si riassenterà a partire dal 10 gennaio. (In questo caso si applicherà infatti l’art. 7 comma 5 del Regolamento delle supplenze sopra citato).

D. Se produco un certificato medico fino al 23 dicembre (ultimo giorno di lezione prima delle vacanze) e poi mi riassento a partire dal primo giorno utile di lezione dopo la fine delle vacanze (10 gennaio), i giorni di sospensione delle lezioni (24/12—09/01) mi vengono considerati come assenza?

R. Il periodo di sospensione delle lezioni non può in questo caso essere considerato come assenza, anche se la docente in questione si riassenterà poi a partire dal primo giorno di scuola dopo le vacanze (con la stessa o diversa motivazione della precedente).

Il riferimento normativo è la parte finale della nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999, di cui riportiamo comunque le parti principali:
“[…] si ritiene che i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia giustificati da due separati certificati che non lo contemplino siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi […] Si aggiunge che lo stesso criterio è stato ritenuto applicabile in caso di due periodi di assenza per astensione facoltativa
[…] Nel caso invece di fruizione continuativa di due istituti giuridici diversi (prima assenza per malattia e poi astensione facoltativa o viceversa) lo stesso Ispettorato […] ha precisato che i giorni festivi intermedi ai due periodi di assenza devono essere considerati solo giornate non lavorative da non ricomprendere quindi nel calcolo della durata dei due istituti.”.

La nota infine precisa, ed è questo che ci interessa:
“[…] diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo).
In tale ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l’insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza.
E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

In riferimento all’ultima frase, alcune scuole pretendono che il docente provveda ad una formale presa di servizio allo scadere del periodo di malattia certificato.

Si ritiene che sia una pratica ormai superata e sicuramente non essenziale ai fini del rientro in “servizio” del docente, anche perché durante le vacanze, a meno che non ci siano attività funzionali all’insegnamento (collegi docenti, consigli di classe ecc.), non si vede come si può attestare una ripresa del servizio del docente dal momento che in quel giorno non ha appunto obblighi di servizio.

Riepilogando:
1. Se l’assenza continuativa si riferisce ad uno stesso istituto giuridico e c’è la domenica o festivo di mezzo, questi ultimi sono da ricomprendere nel periodo di assenza;
2. Se l’assenza continuativa si riferisce a 2 istituti giuridici diversi (come nell’esempio: malattia e poi facoltativa o viceversa), l’uno fino al sabato e l’altro dal lunedì, quindi con la domenica di mezzo ma senza quindi l’effettiva presa di servizio, la domenica non è da comprendere nel periodo di assenza.
3. In una FAQ del  Tesoro del  luglio 2004 è stato altresì specificato che i giorni non lavorativi fra due periodi di malattia certificati con diagnosi diverse sono da considerare come malattia unica (che comprende quindi anche i giorni non lavorativi).
4. Se ci troviamo di fronte alla sospensione delle attività didattiche, tale sospensione non preclude la ripresa in servizio del docente che quindi, nel caso di specie, se produce un certificato fino al 23 dicembre vuol dire che il 24 sarà già in “servizio”, indipendentemente se poi si riassenterà a partire dal 10 gennaio.
L’ultimo punto (n. 4) esclude quindi la possibilità che il periodo che va dal 24 dicembre al 9 gennaio possa rientrare nel computo dei giorni di assenza.

Ricordiamo inoltre che proprio da questo dipende il pagamento delle vacanze di Natale al supplente, e nel caso in questione non gli sarà riconosciuto tale periodo neanche se ci fosse l’assenza del titolare di 7 giorni prima l’inizio delle vacanze e di 7 giorni dopo il termine delle stesse.
Nel quesito posto, infatti, il titolare è ritenuto in “servizio” durante la sospensione delle attività didattiche.

D. Sono una docente in astensione facoltativa fino al 22 dicembre e ho intenzione di riassentarmi il 10 gennaio (primo giorno di ripresa delle lezioni) richiedendo nuovamente l’astensione facoltativa. Se il 23 dicembre (ultimo giorno di lezione prima delle vacanze) rientro in classe, il periodo delle vacanze come viene considerato?
R. Il CCNL all’art. 12 commi 4 e 5 quando fa riferimento alla possibilità di usufruire dell’astensione facoltativa e dei giorni per la malattia del bambino, al comma 6 specifica:

“I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.

Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”.

Ciò vuol dire che il docente perché non si veda riconosciuto tutto il periodo delle vacanze come unico periodo di assenza, deve riprendere effettivo servizio.

Rientrando fisicamente in classe il 23 dicembre, il docente interrompe così il congedo e quindi poi risulta in servizio anche per il periodo natalizio (anche se poi si dovesse riassentare a partire dal 10 gennaio).

Ricordiamo però che così facendo decade anche il contratto del supplente che la sostituisce, il quale non solo non avrà riconosciute le vacanze di Natale nel contratto ma non avrà neanche la conferma del contratto stesso qualora la titolare si riassentasse a partire dal 10 gennaio, a meno che il supplente non risulti di nuovo beneficiario della supplenza all’atto dello scorrimento degli elenchi del “salva precari”.

Questo perché il rientro in servizio in classe della titolare il 23 dicembre (ultimo giorno di scuola prima dell’interruzione) interrompe di fatto la supplenza, e ad una nuova assenza della titolare bisognerà riscorrere gli elenchi del “salva precari”.

Al supplente non spetterà dunque né la proroga né la conferma del contratto.

D. In questi casi in che modo il supplente non perderà la supplenza e alla docente titolare non viene computata come assenza l’intero periodo delle vacanze?
La supplenza non decade se la titolare il 23 dicembre non rientra in classe ma si assenta per un altro motivo (malattia, per esempio). In questo caso il supplente rimane a tutti gli effetti in servizio.
La titolare avrà “staccato” così l’astensione, non sarà rientrata in classe ma poi sarà in “servizio”, seppur formalmente, dal 24 dicembre fino al 9 gennaio, cioè durante la sospensione delle attività per le vacanze.
Al supplente non spetterà il pagamento delle vacanze di Natale, però gli spetterà una proroga per il 23 dicembre (art. 7 comma 4 del regolamento delle supplenze) e poi la conferma del contratto a partire dal 10, se ovviamente la titolare si riassenterà e quindi non sarà mai rientrata in classe. (art. 7 comma 5 del Regolamento delle supplenze).

Riepiloghiamo i riferimenti normativi

Regolamento delle supplenze:
Art. 7 comma 4
“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”

Art. 7 comma 5: “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”

CCNL
Art. 40 comma 3: “… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”

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