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Concorso a cattedra: il Consiglio di Stato boccia il Miur. Vittoria per i candidati esclusi nella preselezione 2012

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promo certificazione informaticaPer la questione dell’accesso al Concorso 2012 dopo la prova preselettiva con la ormai famigerata “Soglia 35”, il Consiglio di Stato ha ,infatti, confermato l’annullamento di quella disposizione del Bando 2012 emanato dal MIUR che prevedeva il punteggio di almeno 35/50 per ottenere l’accesso alle prove successive del concorso.

Il Consiglio di Stato con sentenze depositate oggi 19 dicembre, ha respinto, infatti, gli appelli proposti dal Ministro dell’istruzione avverso le sentenze del Tar Lazio che, in accoglimento dei ricorsi proposti dai candidati che non avevano raggiunto la soglia minima di 35 punti alla prova preselettiva, aveva annullato il bando proprio in questa parte.

Accogliendo le tesi difensive proposte dagli avvocati Nicola Zampieri, Dino Caudullo e Salvatore Spataro, la VI sezione  ha rigettato l’appello proposto dall’Avvocatura generale dello Stato contro le decisioni del Tar favorevoli ai candidati non ammessi alle prove scritte per non aver superato la prova preselettiva, pur avendo raggiunto il punteggio minimo di 30 punti.universitc3a02

Si conferma l’illegittimità della loro esclusione dal concorso 2012 con la specifica che potevano accedere alle prove tutti i docenti in possesso di valido titolo di laurea e senza alcuna distinzione. Le sentenze ottenute, infatti, riformano anche quanto stabilito dal TAR del Lazio e confermano che l’accesso al concorso 2012 era da estendere a tutti i docenti laureati anche a prescindere dal fatto che la data di conseguimento del titolo fosse compresa o meno nel periodo di sospensione dei corsi di abilitazione all’insegnamento.

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la clausola del bando oggetto di impugnazione era stata già annullata dal Tribunale amministrativo con altre sentenze già passate in giudicato, rilevando altresì, che l’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes.

Possono quindi tirare un respiro di sollievo i ricorrenti che, in seguito alle sentenze favorevoli del Tar Lazio erano stati immessi in ruolo, ma nei cui confronti gravava l’appello proposto dal Ministero.

 

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