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Mobilità 2017/2018: chiarimenti su posti disponibili e calcolo aliquote

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ricorsi-mobilitaMobilità scuola 2017: trattamento e individuazione dei perdenti posto, chiarimenti Chiarimenti sul trattamento dei perdenti posto nella mobilità scuola 2017 e sulle operazioni per la loro individuazione

Quando si diventa perdenti posto e come si viene trattati nella mobilità scuola ? Si diventa perdenti posto quando, alla luce dei nuovi organici dell’autonomia (comprendenti anche i posti per il potenziamento) definiti dal Miur, nella propria scuola di titolarità vi sia un minore numero di posti della propria tipologia o della propria classe di concorso, rispetto al numero di docenti titolari o assegnati con incarico triennale alla scuola. Nell’anno scolastico 2017/2018 viene costituito un “unico” organico di diritto (organico dell’autonomia in cui va a confluire anche l’organico delle sezioni staccate o dei diversi ordinamento scolastici fino allo scorso anno separati) per ciascuna istituzione scolastica che conterrà anche i posti del potenziamento. In presenza di perdenti posto, i docenti corrispondenti al numero di posti “mancanti” nell’organico, diventano soprannumerari e vengono trasferiti in altra scuola a domanda (condizionata o no) oppure d’ufficio. In questo caso verrà individuata una scuola viciniore nell’ambito di titolarità. Il docente perdente posto potrà diventare titolare di ambito solo su sua esplicita richiesta (nella domanda che farà), altrimenti mantiene la titolarità di scuola anche se trasferito d’ufficio. I tempi sono diversi da quelli di presentazione delle domande di mobilità volontaria, perché legati ai tempi di definizione degli organici e la procedura sarà cartacea. I docenti coinvolti, per non essere penalizzati, hanno diritto ad essere riammessi a partecipare alla mobilità insieme agli altri entro 5 giorni dalla comunicazione formale (notifica) di perdente posto. La graduatoria interna per individuare i perdenti posto, va fatta entro il 15° giorno successivo alla scadenza delle domande di mobilità e vanno valutati tutti i titoli acquisiti entro questa data. È buona norma controllare sia il proprio punteggio, che quello attribuito ai colleghi. In caso di errore, si deve presentare al capo d’istituto un reclamo circostanziato entro 10 giorni dalla pubblicazione, reclamo che il capo d’istituto esaminerà entro i successivi 10 giorni e, se lo riterrà fondato, provvederà alle conseguenti rettifiche.


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Operazioni per individuare i perdenti posto, mobilità scuola 2017

Di seguito indichiamo la sequenza delle operazioni per individuare il perdente posto nella mobilità scuola 2017.

1) Formulazione della graduatoria interna d’istituto comprendente sia il personale titolare su scuola che su ambito, con affissione all’albo e successiva pubblicazione della nuova tabella degli organici inviata dall’amministrazione competente. Le graduatorie, distinte per tipologia di posto/insegnamento, per ciascun docente devono contenere data di nascita e punteggi analitici (il personale in servizio come utilizzato o in assegnazione provvisoria non partecipa all’individuazione del perdente posto, ma seguirà le operazioni della sua scuola di titolarità).

2) Individuazione del perdente posto; prima è il docente collocato con il minor punteggio tra coloro che sono entrati a far parte dell’organico dal 1 settembre 2016 a seguito di mobilità volontaria (l’assegnazione da ambito a scuola, anche se conferita dall’US Territoriale, è considerata mobilità volontaria). Successivamente è perdente posto il docente ultimo in graduatoria tra coloro che sono in servizio (perché titolari) nella scuola dagli anni scolastici precedenti e coloro che sono arrivati dal primo settembre dell’anno in corso, ma per trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata. Tra questi è compreso chi è rientrato nella scuola nell’ottennio successivo ad un trasferimento d’ufficio. Ovviamente per il prossimo anno scolastico 2017/2018 i docenti con incarico triennale assegnati dall’ambito sono in coda alla graduatoria d’istituto in quanto titolari dal 1 settembre 2016, allo stesso modo dei docenti arrivati per trasferimento con preferenza puntuale, comunque titolari dal 1 settembre 2016. Nella scuola secondaria il docente titolare su una cattedra orario esterna partecipa alla graduatoria d’istituto al pari degli altri, ma potrebbe non essere il destinatario della notifica di perdente posto. Non può essere perdente posto il docente che usufruisce di alcune tipologie di precedenze (punti I, III, IV e VII dell’art. 13), a meno che non si renda necessario perché non c’è più nessuno senza diritto di precedenza. Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso da quello dell’assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria nelle scuole di quel comune (o nell’ambito che lo comprende, se diverso da quello in cui si è già) per avere diritto all’esclusione dalla graduatoria interna e non essere dichiarati perdenti posto.

3) Comunicazione al perdente posto. La notifica viene fatta dal DS per iscritto; entro 5 giorni si può fare domanda di trasferimento (su modello cartaceo) per essere riammessi al movimento. Se non si presenta domanda, il trasferimento avviene d’ufficio.

4) Presentazione della domanda come perdente posto. Con la presentazione della domanda si evita l’assegnazione d’ufficio. Attenzione: se ci si vuole avvalere del diritto a rientrare nella scuola attuale con precedenza nei successivi 8 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare domanda di trasferimento “condizionata”. La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza. Il perdente posto si muove come tutti gli altri (e nel limite sempre delle 15 preferenze, se richieste) e senza ulteriori diritti per le preferenze espresse. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse, viene trasferito d’ufficio in una scuola dell’ambito e, in subordine, in una scuola di ambito viciniore prima delle operazioni a domanda dei movimenti provinciali.

Fonte: http://www.scuolainforma.it/portale/2017/04/27/mobilita-scuola-2017-trattamento-individuazione-dei-perdenti-posto-chiarimenti.html

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