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Vacanza contrattuale

1927

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa

e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

(GU n. 280 del 29-11-2008 – Suppl. Ordinario n.263)

Art. 33 (Indennità) per la cosiddetta vacanza contrattuale

1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto

pubblico destinatario di procedure negoziali, e’ disposta l’erogazione con lo stipendio

del mese di dicembre, in unica soluzione, dell’indennita’ di vacanza contrattuale riferita al

primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l’anno 2008.

2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono

anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede

contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell’approvazione del

disegno di legge finanziaria per l’anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati per l’anno 2008 in 257

milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 3,

commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei

rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 146, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, all’erogazione dell’importo di cui al comma 1 al proprio personale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di

diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui

trattamento economico è direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

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