24 aprile 2009 – red
Ieri la VII Commissione Cultura ha approvato, riformulandola in un nuovo testo, la risoluzione 7-00106 Goisis, iniziative da intraprendere a tutela di diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna. Pubblichiamo la discussione e la nuova risoluzione
Goisis: Iniziative da intraprendere a tutela di diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).
La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 25 marzo 2009.
Paola GOISIS (LNP) tenendo conto delle considerazioni emerse nel corso della discussione riterrebbe opportuno riformulare l’impegno al Governo nel senso di prevedere una tutela delle legittime aspettative dei docenti ai quali è stato decurtato il punteggio derivante dal servizio prestato in scuole di montagna, tenendo conto dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007, in virtù del citato articolo 136 della Costituzione.
Il sottosegretario Giuseppe PIZZA si rimette alle valutazioni della Commissione.
Alessandra SIRAGUSA (PD) ricorda che la questione della continuità didattica nelle classi che ricadono in zone disagiate è assai grave e necessita della dovuta attenzione. Sottolinea altresì che gli alunni che risiedono in zone di montagna e nelle piccole isole sono sfavoriti da tale condizione; la continuità didattica è difficile se per lunghi periodi restano senza docenti in attesa che qualcuno accetti l’incarico nelle scuole in cui sono iscritti. Si tratta di un disagio vero, delle vere scuole di montagna, nonché delle vere scuole delle piccole isole. Aggiunge quindi che la legge n. 143 del 2004 e seguenti avevano in realtà creato una abnormità: definire infatti scuole di montagna quelle situate a 600 metri dal mare e attribuire un doppio punteggio ai docenti di quelle classi, ha creato situazioni di raro privilegio, con docenti che con un quarto d’ora di automobile si vedevano attribuito il doppio punteggio, nonché insegnanti che godevano del doppio punteggio pur essendo addirittura residenti in quei comuni dove prestavano servizio.
Sottolinea quindi che è necessario che il Governo intervenga per tutelare il diritto degli alunni che vivono nelle piccole isole o nelle zone di montagna, ponendo in atto interventi che incentivino i docenti ad accettare incarichi di insegnamento in quelle sedi. È necessario incentivare quindi quei docenti che scelgono di insegnare in sedi davvero svantaggiate, pur non essendovi residenti e prestandovi effettivamente il servizio, senza mettersi in aspettativa o in malattia dal giorno dopo. In questo senso, ritiene che le sedi debbano essere davvero sedi svantaggiate, accettando le quali quindi non sia possibile viaggiare giornalmente, come nel caso di scuole delle piccole isole o di montagna. Rileva peraltro che nel momento attuale non è necessario indicare quale tipo di provvedimento e di iniziativa prendere, ma che è necessario affermare il principio del diritto degli alunni che vivono in zone disagiate di aver garantita la continuità didattica e il diritto dei docenti che scelgono di insegnare in quelle sedi. Ritiene invece urgente che il Governo assuma provvedimenti che garantiscono la continuità didattica nelle sede davvero svantaggiate, poiché è dovere dell’Esecutivo garantire tali diritti.
Per questi motivi, preannuncia che laddove la risoluzione non dovesse essere riformulata tenendo conto di tali considerazioni, il voto dei deputati del proprio gruppo sarebbe contrario anche rispetto alla nuova formulazione proposta dalla collega Goisis, poiché si punta solo a sanare il punteggio doppio attribuito nel passato con regole che non convincono.
Emerenzio BARBIERI (PdL) esprime il proprio rammarico per il fatto che il gruppo del PD abbia di fatto preannunciato un voto contrario sulla risoluzione in oggetto, anche nella nuova formulazione proposta dalla collega Goisis. Si tratta di un errore politico, perché le motivazioni della risoluzione sono condivisibili. Ricorda infatti che la discussione sui doppi punteggi fu molto accesa nel passato tanto che la decisione di sanare quelle situazioni non solo non è scandaloso ma appare anzi un dovere politico. Ove, d’altra parte, sussistano i margini per poter considerare anche la situazione esistente nelle isole minori, si dichiara favorevole ad un suo inserimento nella risoluzione in discussione. Ribadisce quindi la disponibilità a definire una formulazione della risoluzione che affronti anche le questioni prospettate dalla collega Siragusa.
Paola GOISIS (LNP), alla luce delle considerazioni emerse nel corso della discussione, illustra una nuova formulazione della risoluzione in discussione volta a recepirle
Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che nella scorsa seduta il collega Barbieri aveva proposto di modificare l’impegno della risoluzione in modo da recepire l’osservazione della collega Di Centa in merito alla necessità di avere una continuità didattica in favore degli alunni.
Alessandra SIRAGUSA (PD), prende atto della nuova formulazione presentata dalla collega Goisis che ringrazia. Propone quindi di procedere alla votazione per parti separate della risoluzione, distinguendo il primo dal secondo impegno della risoluzione.
Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritiene importante che vengano affrontate non solo le questioni pregresse, ma che si guardi anche al futuro. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione così come riformulata.
Rosa DE PASQUALE (PD) rileva che la sentenza della Corte Costituzionale non esclude naturalmente che si possano affrontare anche le situazioni future, da parte del Governo.
Valentina APREA, presidente , ricorda che è stato richiesto di procedere alla votazione per parti separate della risoluzione come riformulata. Avverte quindi che si passerà alla votazione delle premesse e del primo impegno della risoluzione come riformulata e, successivamente, a quella del secondo impegno.
Alessandra SIRAGUSA (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto di astensione sulle premesse e sul primo impegno della risoluzione e il voto favorevole sul secondo impegno.
La Commissione approva quindi la risoluzione come riformulata.
7-00106 Goisis: Iniziative da intraprendere a tutela di diritti degli insegnanti che presentano servizio in classi di montagna.
NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione,
premesso che:
la legge n. 143 del 2004, e successive modificazioni, ha istituito il doppio punteggio per l’insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna e delle piccole isole, disposizione già prevista dalla legge n. 90 del 1957, e successive modificazioni, per le scuole elementari pluriclasse di montagna e delle piccole isole; la legge n. 186 del 2004 e successive modificazioni ha specificato che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare;
l’applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso tale da indurne l’abrogazione in sede di legge finanziaria 2007 con effetto dal 1 o settembre 2007;
con la sentenza n. 11, del 26 gennaio 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge n. 143 del 2004, limitando il beneficio del doppio punteggio ai soli servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957;
ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte costituzionale il Ministero dell’istruzione ha consultato l’Avvocatura generale dello Stato ed ha proceduto ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l’adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007;
in particolare, sono stati decurtati i punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna e delle piccole isole, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna e delle piccole isole nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato e sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo;
il Ministero della pubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti, ha proceduto all’applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605, lettera c) , e 607, dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1o settembre 2007, nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005-2006 e 2006-2007»;
il decreto direttoriale ha stabilito che «a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d’ufficio dal Sistema informativo»;
i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequenziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003-2004, dei doppi punteggi già attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie. Inoltre, ai docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna e delle piccole isole, con l’applicazione del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale 16 marzo 2007, non saranno attribuiti i punti previsti per legge;
l’amministrazione scolastica non può esercitare un controllo «diffuso» sulla legittimità delle leggi, e quindi essa deve limitarsi ad applicarle ed eseguirle, fino a che siano ritenute, presuntivamente, costituzionalmente legittime;
la certezza del diritto e il rispetto della legalità impongono di tutelare i diritti dagli insegnanti che hanno fatto la scelta di insegnare, con enormi sacrifici, in comuni di montagna e delle piccole isole, in base ad una legge vigente al momento della scelta stessa;
l’articolo 136 della Costituzione recita che «quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali»,
impegna il Governo:
a) a tutelare le legittime aspettative dei docenti ai quali è stato decurtato il punteggio derivante dal servizio prestato in scuole di montagna e delle piccole isole, tenendo conto dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007, in virtù del citato articolo 136 della Costituzione;
b) ad intraprendere ogni utile iniziativa tendente a garantire la continuità didattica agli studenti, che frequentano le scuole nelle sedi realmente disagiate dei comuni di montagna e delle piccole isole.
Goisis, Caparini, Di Centa.
da orizzontescuola