Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. – O.M. 23.02.2009, n. 21 –
Dagli Uffici Periferici sono pervenuti numerosi quesiti circa la validità dei titoli di studio non più previsti dalla tab. B allegata al CCNL 29.11.07 per l’accesso al profilo professionale cui si concorre.
La questione riguarda, in particolare, coloro che, già inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 e/o già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/01 , abbiano poi prodotto domanda di depennamento ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. 26 giugno 2008, n. 59 dalle citate graduatorie e, contestualmente abbiano prodotto domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale oggetto della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia di altra provincia.
Il problema si pone per il suddetto personale, nella fase dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, perché non in possesso di un titolo di studio conforme al almeno uno dei titoli di studio previsti dall’attuale o dal precedente ordinamento per l’accesso al profilo professionale richiesto. Tale personale rischia, perciò, di perdere ogni possibilità di continuare a prestare la propria attività lavorativa nelle istituzioni scolastiche statali.
A riguardo si richiama l’attenzione che, quando nell’ambito del personale ATA si sono verificate analoghe situazioni, per il passaggio da un ordinamento ad altro , apposite disposizioni hanno stabilito la validità dei titoli di studio previsti dal precedente ordinamento nei confronti del personale già inserito nelle relative graduatorie per le supplenze.
Nel merito della questione si sottolinea che hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, previo depennamento dalla graduatoria di appartenenza, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/01 corrispondenti al profilo richiesto. (art.2, comma 7 del DM 59/08) . Ai fini della suddetta inclusione si sottolinea, altresì, che l’art. 2, comma 8 del citato DM 59/08 dispone espressamente che sono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
Analoga soluzione è stata adottata per la questione in esame .
In ossequio al principio di assicurare la più completa parità di trattamento, nell’ambito del personale ATA , tra coloro che , in possesso di un titolo di studio non conforme al almeno uno dei titoli di studio previsti dall’attuale o dal precedente ordinamento, e coloro che, in virtù del depennamento richiesto, siano poi legittimamente inseriti nella 3 fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è stata predisposta l’ O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 nella parte dove espressamente dispone che “ Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie “ ( art.2,comma 7- OM 21/09) .
In estrema sintesi si chiarisce, infine, che il titolo di studio che ha consentito all’epoca l’inserimento nelle citate graduatorie di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 e D.M. 75/01 è titolo valido per l’accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il medesimo profilo professionale e per diversa provincia e, di conseguenza, lo stesso titolo di studio è valido per accedere , poi, alle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 per il medesimo profilo professionale e medesima provincia.
Si prega di assicurarne la massima diffusione.
IL DIRETTORE GENERALE F. to Luciano Chiappetta