Così si è espresso il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di una docente  che aveva chiesto il reinserimento nella graduatoria provinciale di Roma dopo  che lo stesso Usp l’aveva esclusa a seguito del compimento del suo 65esimo anno  di età: le norme sul collocamento a riposo d’ufficio vanno intese applicabili al  solo personale di ruolo. Intanto per l’aggiornamento delle graduatorie si parla  di aprile.
Se lo dice anche il Consiglio di Stato  possiamo esserne sicuri: un docente o un Ata precario non di ruolo possono  continuare ad accettare contratti di supplenza fino al compimento del 70esimo  anno di età. La pronuncia è arrivata in questi giorni, con la decisione n.  764/2011, attraverso la quale si sottolinea che “è proprio il trattamento  “deteriore, – spiegano i giudici – sotto vari altri profili dello status degli  insegnanti non di ruolo, in quanto caratterizzato dalla discontinuità e dalla  instabilità del rapporto, che si riverberano anche nel relativo trattamento  pensionistico, a far apparire non irragionevole che il legislatore abbia  ritenuto, nel disciplinare lo stato giuridico del personale insegnante di ruolo di ruolo di non abrogare  una disposizioni riequilibratrice che prevede per quello non di ruolo un più  elevato limite d’età per il trattenimento in servizio”.
La decisione  conferma quanto già detto dal Tar del Lazio, che aveva accolto il ricorso di una  docente che aveva chiesto il reinserimento nella graduatoria provinciale di Roma  dopo che lo stesso Usp l’aveva esclusa a seguito del compimento del suo 65esimo  anno di età: il Miur, nel difendere la decisione del suo ufficio periferico,  aveva sostenuto che la normativa vigente sulla pensione di vecchiaia del personale della scuola, contenuta  nell’art. 1, comma 1, decreto n. 351/1998, sarebbe valsa anche per il personale  non di ruolo. Il Consiglio di Stato ha però respinto l’appello, confermando  quanto già detto dal Tar, facendo distinzione tra lavoratori di ruolo e non di ruolo.
Secondo  l’avvocato Alberto Carluccio, che ha sostenuto diverse cause in difesa del  personale scolastico over 65, la decisione del Consiglio di Stato “conferma  integralmente il contenuto della Sentenza del TAR del Lazio n. 7346/2005  stabilendo la permanente vigenza dell’art. 24 della legge 160/55. Tale norma,  infatti, prevede che l’insegnante non di ruolo permane in servizio fino all’anno  scolastico in cui compie i settant’anni d’età. Non si applicano, quindi, le  regole del c.d. collocamento a riposo d’ufficio perché esse vanno intese  applicabili al solo personale di ruolo. Il limite di età di 70 anni ai sensi  della legge del 1955 non è stato, dunque, abrogato dall’art. 109 del D.P.R. 31  maggio 1974 n. 417 né, tantomeno dal testo unico in materia di istruzione”.
L’espressione del Consiglio di Stato tende quindi a salvaguardare lo status,  per definizione poco garantito, dei lavoratori precari: il loro rapporto di  lavoro, infatti, è assoggettato a discontinuità e a mancate garanzie sul futuro  lavorativo. Penalizzarli ulteriormente, equiparandoli a chi è di ruolo, sarebbe  stato poco equo.
Intanto, rumors ministeriali indicano in aprile il mese più  probabile che darà il via all’aggiornamento biennale delle graduatorie ad  esaurimento: indiscrezioni indicano anche la possibilità di un paio di  trasferimenti a “pettine”. Alla luce delle ultime sentenze, che hanno dato  ragione alle diverse migliaia di ricorrenti, fare diversamente (insistere con lo  spostamento in “coda” per tutti coloro che chiedono trasferimento) esporrebbe  del resto il Miur ad altre estenuanti battaglie legali.    (di A.G. da Tecnica  della Scuola)

