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CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO: LA GUIDA PER LE RSU

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master-diplomi-perfezionamentoRiportiamo su InformazioneScuola.it un breve guida sulla contrattazione di Istituto che vede la “contrapposizione” fra l’Amministrazione, rappresentata dal Dirigente Scolastico e da DSGA, e le RSU. La contrattazione ha lo scopo di ripartire i fondi di Istituto (FIS) fra i lavoratori della scuola. La guida è stata redatta dalla UIL Scuola ed ha come titolo  “Brevi note sulle RSU | Dicembre 2014″. Eccola per capitoli.

Gli adempimenti preliminari della contrattazione di istituto
Il compito della RSU, nella sua funzione di rappresentanza, è di occuparsi delle materie che il CCNL affida alle sue competenze negli articoli 6 -9 – 33 – 34 – 43 – 47 – 65 comma 1 – 87 – 88, evitando di sovrapporsi alle prerogative ed alle responsabilità:
1. del collegio dei docenti, che decide su tutte le questioni attinenti la didattica e delibera il POF, le funzioni strumentali, il Piano delle attività dei docenti ed il Piano per l’aggiornamento;
2. del consiglio di istituto, che può intervenire sugli aspetti organizzativi e amministrativi del servizio scolastico;
3. del dirigente, che rappresenta l’amministrazione e -in base ai criteri definiti nel contratto- assegna gli incarichi, ne verifica lo svolgimento e liquida i relativi compensi subito dopo la conclusione e -comunque- entro e non oltre il 31 agosto;
4. delle Organizzazioni sindacali territoriali, che assistono i lavoratori nella tutela dei loro interessi.
Prima dell’inizio della trattativa – in sede di informazione preventiva – è opportuno che la RSU chieda al dirigente
• il prospetto di tutte le risorse spettanti alla scuola per la retribuzione accessoria del personale, ai sensi dell’art. 6, c. 2 lettera “b” del CCNL.
• la delibera del Collegio dei docenti sulle iniziative di tipo didattico da svolgere nel corso dell’anno scolastico
• il piano annuale delle attività del personale ATA
Le risorse ed il loro utilizzo
Sin dall’inizio dell’anno scolastico, ogni scuola conosce, attraverso una comunicazione ufficiale inviata alla casella di email istituzionale, le disponibilità finanziarie per la qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa, suddivise secondo i 4 obiettivi a cui sono destinate:
• per il fondo di istituto, da utilizzare per le attività de-finite nell’art. 88 del CCNL;
• per le funzioni strumentali, da utilizzare per le attività definite nell’art. 33 del CCNL;
• per le attività del personale ATA, da utilizzare per le finalità definite nell’art. 47 del CCNL;
• per le attività complementari di educazione fisica, da utilizzare per le attività definite nell’art. 87 del CCNL.
Brevi note sulle RSU | Dicembre 2014
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Tutte le risorse destinate alla retribuzione accessoria del personale vanno attribuite con i criteri definiti nel contratto di istituto.
Ne forniamo l’elenco:
1. Risorse assegnate in base ai punti di erogazione del servizio ed alla consistenza organica del personale (CCNL 23-1-09, art. 4) €
2. Risorse per le funzioni strumentali (CCNL 29-11-07, art. 33) €
3. Risorse per le attività complementari di educazione fisica (art. 87) €
4. Risorse per incarichi e compiti del personale ATA (art. 47) € €
5. Risorse per progetti contro la dispersione (art. 9) €
6. Risorse per l’ampliamento dell’offerta formativa €
7. Risorse dall’U E, progetti nazionali, Enti pubblici o privati €
8. Risorse non utilizzate l’anno precedente €
TOTALE €
Acquisita la comunicazione del MIUR sulla disponibilità finanziaria, le risorse di origine contrattuale devono essere impegnate sin dall’inizio dell’anno scolastico sia per la elaborazione e l’approvazione del POF, sia per la trattativa e la sottoscrizione del contratto di istituto.
Vista la normativa sul cedolino unico, che ha semplificato i pagamenti del salario accessorio, è opportuno che la RSU chieda che nel contratto venga inserita una norma che obbliga la scuola a segnalare al Tesoro i nominativi del personale ed i relativi compensi mano a mano che le attività aggiuntive vengono svolte. Resta comunque confermato l’art. 6, c. 4 del CCNL che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine ultimo per l’ erogazione dei compensi per le attività svolte.
Il contratto di istituto
I tempi della contrattazione sono definiti nell’art. 6 del CCNL, che stabilisce:
Le risorse della contrattazione sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di attività e di servizi tendenti alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta formativa che ciascuna scuola -in base al principio dell’autonomia – decide ogni anno di attuare, tenendo conto delle esigenze degli alunni, delle famiglie e della domanda proveniente dal territorio.
La destinazione delle risorse è definita in due documenti fondamentali che la RSU deve conoscere fin dall’inizio della trattativa:
• la delibera del Collegio dei docenti che stabilisce le iniziative di tipo didattico da svolgere nel corso dell’anno scolastico in favore degli alunni o dei cittadini del territorio e da retribuire con il fondo di istituto (si tratta -in buona sostanza- della parte didattica del POF);
Brevi note sulle RSU | Dicembre 2014

• il piano annuale delle attività del personale ATA che il DSGA -sentito il personale propone su tutta la materia inerente l’organizzazione del lavoro e l’articolazione dell’orario e che il dirigente adotta dopo aver verificato la congruenza rispetto al POF (art. 53 del CCNL); il piano definisce gli incarichi ed i servizi da retribuire con il fondo di istituto e con le risorse dell’art. 47 del CCNL.
Con il contratto di istituto, la RSU ed il dirigente scolastico trovano l’accordo per:
• la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione al personale docente e ATA delle attività e degli incarichi stabiliti nei due documenti sopra indicati;
• la determinazione dei compensi forfettari nei casi previsti dal CCNL (funzioni strumentali, compenso a 2 collaboratori del dirigente, ecc.).
• Utilizzazione delle risorse. Le risorse per le attività aggiuntive co-stituiscono la retribuzione accessoria del personale e pertanto non possono essere accantonate, ma devono -al contrario- essere tutte impegnate per l’attuazione delle attività deliberate.
E’ consigliabile tuttavia tenere da parte una piccola percentuale per non trovarsi in difficoltà:
• nel caso in cui si verifichi qualche errore nel calcolo delle spese;
• per esigenze non previste che possono verificarsi nel corso dell’anno.
Resta comunque valida la norma -ribadita nella Sequenza contrattuale sottoscritta il 28 maggio 2008- per cui “Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario sono riutilizzate nell’esercizio successivo”.
LA RSU
(Composizione, elezione, durata dell’incarico, dimissioni, incompatibilità )
Le norme che regolano i doveri, i diritti e le competenze delle RSU sono contenute nell’ “Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni”, sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali in data 7-8-1998.
La RSU è un organo unitario di rappresentanza collegiale che, in mancanza di unanimità, decide a maggioranza.
• La composizione della RSU è determinata in base al numero dei dipendenti di ogni singola scuola: • fino a 200 dipendenti: 3 RSU; da 201 a 3000 dipendenti: 3 RSU, più altre 3 per ogni 300 dipendenti (o frazione) oltre i 200 iniziali.
• Elezione: gli eletti vengono proclamati dalla Commissione elettorale e da quel momento entrano in carica, senza alcuna ulteriore formalità.
• Durata dell’incarico: 3 anni, al termine dei quali la Rsu decade. Non essendo prevista la proroga, le nuove elezioni vengono indette 3 mesi prima della scadenza del mandato.
• Incompatibilità. E’ prevista con cariche in organismi istituzionali e con cariche esecutive in

partiti o movimenti politici. L’appartenenza agli Organi Collegiali della scuola non costituisce motivo di incompatibilità.
Le Dimissioni sono una questione interna alla Rsu, sulla quale il dirigente non ha competenza;
vanno presentate per iscritto alla Rsu ;
il componente dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti nella stessa lista;
l’accettazione delle dimissioni ed il nominativo del subentrante vengono comunicate dalla Rsu al dirigente ed al personale della scuola;
se la lista è esaurita, il posto resta vacante.
I permessi retribuiti
Come si calcolano
Per ogni anno scolastico il monte ore dei permessi è costituito da 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a tempo indeterminato (art. 6 del Contratto Quadro ARAN-OOSS del 9 ottobre 2009).
Come si utilizzano.
Il monte ore è attribuito alla Rsu nel suo insieme e viene utilizzato dalla stessa Rsu (attraverso un regolamento interno) in base alle attività che prevede di svolgere nel corso dell’anno scolastico, con le seguenti possibili finalizzazioni:
• per le attività connesse al ruolo delle Rsu, comprese le relazioni sin-dacali con il dirigente che si svolgono -di norma- al di fuori dell’orario di lavoro, oppure -se è ritenuto opportuno- utilizzando le ore di per¬messo;
• per partecipare ad iniziative delle organizzazioni sindacali; per questo particolare tipo di impegno è possibile attribuire un certo numero di ore ad ogni singolo componente la Rsu, che le utilizza autonoma¬mente per i rapporti con il sindacato.
Cumulo delle ore di permesso.
Il docente Rsu, per motivi legati alla continuità didattica, può cumulare le ore di permesso fino ad un massimo di 12 giorni all’anno e per non più di 5 giorni ogni due mesi.
l personale ATA eletto Rsu può cumulare fino a 20 giorni di permesso all’anno, senza sostituzione.
Per ottenere i permessi:
la comunicazione-richiesta di permesso va presentata per iscritto al dirigente che ne prende atto, registra le ore utilizzate e verifica il ri-spetto dei vincoli previsti per il cumulo; è opportuno che la comuni-cazione pervenga al dirigente in tempo utile per facilitare la predisposizione delle sostituzioni o degli adattamenti di orario, al fine di limitare il più possibile disagi agli studenti ed alle famiglie;
l’eventuale impedimento dell’uso del permesso deve essere immediatamente comunicato e adeguatamente motivato alla RSU da parte del dirigente che -in caso contrario- è passibile di denuncia per compor-tamento antisindacale.
Decadenza delle RSU ed elezioni suppletive

Oltre che per fine mandato e per dimissioni, i singoli componenti la RSU decadono in caso di cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra scuola; anche in questo caso i componenti decaduti vanno sostituiti con il primo dei non eletti nella stessa lista.
Se -nel corso del triennio successivo all’elezione- decade o si dimette più del 50 % degli eletti e non è possibile sostituirli con altri componenti la stessa lista, decade tutta la Rsu e si procede a nuove elezioni.
In questo caso i sindacati rappresentativi a livello territoriale con-cordano – entro 5 giorni- con il dirigente la data delle elezioni suppletive, che si devono tenere entro 50 giorni dalla decadenza della RSU.
Durante tale periodo le relazioni sindacali -compresa la contrattazione- si svolgono con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e con i componenti la Rsu rimasti in carica.
FAQ – domande e riposte
1) Come si utilizza il Fondo di istituto?
Esclusivamente per i fini stabiliti nel CCNL. E’ destinato a retribuire le prestazioni di tutto il personale della scuola impegnato a sostenere il processo di autonomia scolastica. Non può essere destinato al pagamento di personale estraneo al comparto.
2) Cosa si paga con il Fondo di istituto?
Le risorse del fondo di istituto sono destinate esclusivamente al salario accessorio del personale docente ed ATA. Le attività e gli incarichi da retribuire sono previste nell’art. 88 del CCNL:
a) il particolare impegno professionale dei docenti “in aula” riguardante le innovazioni, la ricerca didattica e la flessibilità organizzativa e didattica ;
b) le attività aggiuntive di insegnamento (fino ad un massimo di 6 ore settimanali individuali) volte all’arricchimento ed alla personalizzazione dell’offerta formativa (€ 35 orari);
c) le ore aggiuntive prestate dai docenti della secondaria superiore per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo (€ 50 orari);
d) le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, che comprendono:
• i compiti relativi alla progettazione ed alla produzione di materiali utili alla didattica;
• le ore eccedenti le 40 annue per riunioni del collegio dei docenti previste nell’art. 29, c. 3, lettera “a” del CCNL (euro 17,50 orari);
e) le prestazioni aggiuntive del personale ATA svolte oltre l’orario d’obbligo e/o per l’intensificazione di prestazioni lavorative (tabella 6);
f) l’impegno di due docenti collaboratori del dirigente scolastico di cui all’art. 34 del CCNL (compenso forfettario);
g) le indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo (tabella 7);
h) l’indennità di bilinguismo e trilinguismo (tabella 8);
i) il compenso spettante al personale che sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni;
j) la quota variabile dell’indennità di direzione spettante al DSGA;
k) ogni altra attività deliberata dal consiglio di istituto nell’ambito del POF;
l) particolari impegni dei docenti connessi alla valutazione degli alunni.

Con le risorse del fondo vanno inoltre retribuite le ore aggiuntive del docente tutor che assiste gli studenti universitari che svolgono il tirocinio nella scuola (art. 43, c. 4).
3) Gli organi della scuola e le rispettive competenze
Il collegio docenti decide sulle questioni attinenti alla didattica e delibera il POF, le funzioni strumentali, il piano delle attività dei docenti ed il piano per l’aggiornamento;
Il consiglio di istituto interviene sugli aspetti organizzativi e amministrativi del servizio scolastico;
Il Dirigente rappresenta l’Amministrazione ed è il legale rappresentante dell’Istituzione scolastica. Assegna gli incarichi, ne verifica lo svolgimento e liquida i relativi compensi in base ai criteri definiti nel contratto;
La RSU è titolare della contrattazione ed esercita il suo mandato nel rispetto delle competenze del Dirigente e degli organi collegiali.
Le organizzazioni sindacali che assistono i lavoratori nella tutela dei loro interessi;
4) Chi sono i soggetti della contrattazione?
Il Dirigente scolastico che deve condurre direttamente la trattativa e non può delegare suoi collaboratori; la RSU eletta dal personale della scuola (organo unitario); i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (CGIL, CISL, UIL SCUOLA, SNALS, GILDA) che partecipano alla trattativa con gli stessi poteri delle RSU.
5) Quali sono i tempi della contrattazione?
La contrattazione si svolge nei tempi stabiliti nell’art. 6 del CCNL. L’inizio della trattativa è stabilito non oltre il 15 settembre. La conclusione dovrà avvenire entro il 30 novembre. Se i tempi non vengono rispettati si valuta l’opportunità di avviare le procedure di raffreddamento del conflitto. In questo caso le questioni controverse verranno sottoposte alla Commissione Bilaterale che opera a livello territoriale esercitando funzioni di supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali.
6) Come si liquidano i compensi?
Le scuole non liquidano più direttamente i compensi accessori ma seguono le norme sul cedolino unico (Nota Miur 3980 del 16/05/2011). A mano a mano che le attività e gli incarichi aggiuntivi vengono conclusi, la scuola comunica alla DPT i nominativi dei dipendenti interessati, le attività svolte e l’entità del compenso dovuto. Il compenso verrà liquidato dal Tesoro nella busta paga del mese successivo oltre allo stipendio fisso.
L’art. 6 comma 4 del CCNL fissa al 31 agosto di ogni anno il termine ultimo per la liquidazione dei compensi.
7) Quali sono le materie di contrattazione?
Sono quelle elencate nell’art. 6 del CCNL.
La Legge Brunetta (D. Lgs 150/09) modifica solo ed esclusivamente la parte relativa ai criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate ed ai plessi. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto ed conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti il personale ai plessi, alle sedi ed alle succursali, in base ai criteri espressamente previsti nella nota MIUR n.6900

del 1.09.2011. Ad ogni modo le previste operazioni sono comunque oggetto di informativa sindacale.
8) Esistono compensi ulteriori da definire nel contratto di istituto?
Oltre alle materie oggetto di contrattazione definite nell’articolo 6 del CCNL, lo stesso contratto prevede altri 5 interventi della contrattazione di istituto: funzioni strumentali, co0mpiti del personale ATA, progetti finanziati con le risorse delle aree a rischio, attività complementari di educazione fisica, il rimborso spese per l’autoaggiornamento.
9) Come si conduce la trattativa?
Gli incontri di norma si svolgono al di fuori dell’orario di lavoro oppure utilizzando le ore di permesso per le RSU; le riunioni sono valide a condizione che siano stati convocati tutti gli aventi diritto (RSU e rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del contratto); bisogna contrattare esclusivamente le materie stabilite nel CCNL; contrattare al fine di sottoscrivere l’accordo evitando il più possibile le contrapposizioni, tenendo presente che la contrattazione rappresenta un diritto dei lavoratori.
10) Quando l’accordo è valido?
L’art. 43, comma 3 del Decreto Legislativo 165/2001 (che stabilisce la validità del contratto se aderiscono i sindacati che rappresentano almeno il 51% dell’area contrattuale) vale solo per i contratti nazionali e non si applica per la contrattazione di istituto.
Occorre solo cercare di definire un testo condiviso dalla maggior parte dei contraenti.
11) Da quando decorre il contratto?
Entro 5 giorni dalla firma, il Dirigente invia il testo al Collegio dei revisori i quali hanno 30 giorni di tempo per effettuare solo il controllo sulla compatibilità dei costi.
Trascorsi 30 giorni senza osservazioni, il contratto diventa definitivo ed entra immediatamente in vigore.
12) Quanto dura il contratto?
Il contratto ha la durata di un anno e alla scadenza può anche essere prorogato con il consenso delle parti.
Fino a quando non entra in vigore il nuovo contratto, si applicano le norme del contratto precedente.
13) Qual è il ruolo dei Revisori dei conti?
Il Collegio dei revisori controlla esclusivamente la compatibilità dei costi e la regolarità amministrativa e contabile degli atti, ma non ha competenze sulle scelte contrattuali, che spettano solo alle parti contraenti.
14) Esistono dei limiti per attribuire i compensi?
Il CCNL (art. 39 e 58 c. 8) stabilisce i seguenti limiti:
– il compenso per la collaborazione con il DS non può essere cumulato con quello per la funzione strumentale;
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– il personale docente può svolgere non più di 6 ore settimanali di attività aggiuntive di insegnamento;
– il personale docente ed ATA con contratto di lavoro part time è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo.
15) Per l’anno scolastico in corso le scuole hanno ricevuto le risorse?
Nel mese di agosto 2014 è stato definito il testo del’intesa (sottoscritta da Uil, Cisl e Snals) che ha consentito di comunicare, già da settembre, alle scuole l’ammontare delle risorse finanziarie su cui contare per la contrattazione relativa all’anno scolastico 2014-2015: 642 milioni di euro è il totale del fondo nazionale da ripartire – 121 milioni in più rispetto allo scorso anno (521 milioni di euro).
16) E le economie contrattuali degli anni precedenti?
In data 2 ottobre 2014 è stata sottoscritta da UIL Scuola Cisl Scuola FLC Cgil e Snals l’intesa per la ripartizione di € 9.418.486 derivanti da economie MOF e attività complementari educazione fisica per gli anni scolastici 2013/2014 e precedenti.
L’accordo prevede la destinazione di:
€ 904,81 lordo stato ad ogni istituzione scolastica ad incremento del MOF da utilizzare prioritariamente – nell’ambito della contrattazione di scuola – per retribuire incarichi al personale ATA titolare di posizioni economiche che, in applicazione dell’articolo 9 comma 21 del DL 78/2010, non percepisca relativo beneficio economico.
€ 1.600.000 ad incremento delle risorse delle istituzioni scolastiche il cui FIS sia gravato dalle indennità di bilinguismo/trilinguismo nonché dal compenso spettante per indennità di direzione al personale che sostituisce il DSGA. I fabbisogni delle scuole saranno oggetto di apposita rilevazione.
17) A quanto ammonta il fondo della mia scuola?
Il calcolo deve prendere in considerazione i seguenti parametri:
• 8.649 scuole
• 8.149 scuole con complessità organizzative
• 681.660 docenti in organico di diritto
• 185.050 personale ATA in organico di diritto esclusi i DSGA e posti accantonati
• 91.885 classi di istruzione secondaria in organico di diritto
FONDO ISTITUTO
Ad ogni singola scuola spetta:
• € 2.495,29 per ciascun punto di erogazione del servizio
• € 354,80 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ATA.
• € 413,55, come quota aggiuntiva, agli istituti secondari di II grado per ciascun docente in organico diritto destinata alla retribuzione dei docenti che svolgono attività aggiuntive di recupero in favore degli alunni con debiti formativi.
FUNZIONI STRUMENTALI (art. 33)
Ad ogni singola scuola spetta:
una quota fissa di € 1.330,60
una quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa * di € 643,07
una ulteriore quota per la dimensione della scuola pari a € 40,47 x n° docenti in organico di diritto

inclusi i docenti di sostegno
Le complessità organizzative comprendono:
istituti comprensivi
• istituti di istruzione secondaria di II grado
• sezioni carcerarie
• sezioni ospedaliere
• CTP
• corsi serali
• convitti ed educandati
Pertanto un istituto di istruzione secondaria di II grado, con una sezione ospedaliera, una sezione carceraria ed un corso serale per adulti, presenta 4 complessità ed ha diritto ad una quota aggiuntiva di € 2.572,28 (643,07 x 4).
INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA ( art. 62 CCNL 2006/09)
Ad ogni singola scuola spettano € 145,09 x il numero dei posti in organico di diritto di detto personale (esclusi i DSGA ed i posti accantonati per appalti di pulizia e Co.Co.Co)
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (art. 87)
Ad ogni singola scuola di istruzione secondaria spettano: € 75,57 x il numero di classi di istruzione secondaria in organico di diritto.
Per ottenere il finanziamento la scuola dovrà presentare i progetti sull’apposito portale www.campionatistudenteschi.it con l’indicazione della risorsa prevista per ciascun progetto, fermo restando il limite della risorsa programmata. I compensi spettanti per le attività complementari di educazione fisica vengono erogati a consuntivo, al termine del progetto. Le eventuali economie saranno oggetto di specifica e successiva intesa a livello nazionale.
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI
Ad ogni singola scuola dell’infanzia e primaria spettano
• € 28,81 x il numero dei docenti in organico di diritto Ad ogni singola scuola di istruzione secondaria spettano
• € 60,37 x il numero dei docenti in organico di diritto
18) Come vengono pagate oggi le supplenze brevi e saltuarie ?
Negli anni il sistema di pagamento è profondamente cambiato passando dalla gestione diretta della scuola al Tesoro. Oggi non c’è più un budget predeterminato e le scuole devono mettere a sistema i contratti che periodicamente vengono rilevati. Da questa rilevazione il MEF ricava il fabbisogno del periodo e copre finanziariamente il pagamento, autorizzando il MIUR a caricare le somme necessarie sui POS (punti di ordinazione di spesa). Per questo i supplenti devono essere chiamati quando è necessario e non esistono limiti economici imposti alla scuola.

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