fbpx

Coronavirus. Proroga supplenti anche se il titolare è rientrato, date del contratto. Le FAQ

1672

Emergenza Coronavirus: il decreto Cura Italia ha stanziato risorse specifiche per la salvaguardia dei contratti dei docenti con contratto di supplenza temporanea nel giorno di sospensione delle attività didattiche.

I riferimenti normativi

Art. 121 Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuarianei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

Nota MI n. 392 del 18 marzo 202040 Sedi di esami eCampus in tutta Italia

L’articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso. In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate.

Le FAQ di OrizzonteScuola

Il mio contratto di docenza è terminato il 6 marzo e quindi successivamente all’entrata in vigore del decreto e della nota di chiarimento. Il titolare ha poi prorogato l’assenza. Mi spetta la proroga della supplenza a decorrere dal 7 marzo?

Sì.

L’art. 121 del decreto legge dispone chiaramente che il fine del provvedimento è la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, “nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19”.

Pertanto, non vi è dubbio che bisogna prendere come riferimento i limiti temporali di chiusura o di attività didattiche, che a seconda delle zone interessate dai DPCM che sono succeduti, decorrono o dal 3 febbraio o dal 5 marzo, fino (al momento) al 3 di aprile per tutta Italia.

Tutti i docenti che in questi limiti temporali avevano (o hanno) un contratto di supplenza hanno diritto alla proroga della supplenza.

Il mio contratto di docenza è terminato l’11 marzo. Il titolare non ha prorogato l’assenza. Mi spetta la proroga della supplenza a decorrere dal 12 marzo?

Sì.

A chiarimento dell’art. 121 del decreto legge la Nota MI n. 392 del 17 marzo 2020 prevede la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.

Ciò vuol dire che la proroga della supplenza spetta al docente che ha un contratto in essere che scade o che è scaduto nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 (o dal 3 febbraio o dal 5 marzo, fino (al momento) al 3 di aprile per tutta Italia), indipendentemente se il titolare proroghi o meno il suo periodo di assenza.

Rispetto alla normale proroga che si fa quando il titolare continua il suo periodo di assenza, questo caso richiede un codice specifico che il MI deve ancora fornire alle scuole.

È infatti noto come i sistemi in utilizzo nelle scuole permettano l’inserimento di un contratto di supplenza solo se il periodo coincide con l’assenza del titolare. In questa situazione straordinaria, in cui invece il contratto è terminato e il titolare non proroga l’assenza bisogna permettere alle scuole di operare senza tenere conto dell’assenza del titolare.

FUORI DAI CASI CITATI

È possibile, qualora si assenti ora un titolare:

Stipulare contratti di supplenza (ex novo) per il personale docente e ATA. La previsione, anche questa straordinaria visto che ci troviamo in un periodo in cui le attività didattiche sono sospese, è comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso.

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-proroga-supplenti-anche-se-il-titolare-e-rientrato-date-del-contratto-le-faq/

In questo articolo