Il decreto direttoriale 510 del 23 aprile 2020, rinnovato, in alcune sue parti, dal decreto 783 del 10 luglio, completa la procedura straordinaria per il reclutamento dei docenti nella scuola secondaria con il bando per il ruolo (posto comune e sostegno).

Dove e quando presentare la domanda
E’ possibile presentare la candidatura a commissario e a presidente di commissione entro il 23 settembre dall’Area Riservata MIUR / Servizi / Tutti i servizi / Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive.
La procedura del concorso straordinario per il ruolo, vista la necessità di valutare degli elaborati dei candidati, prevede diverse commissioni per ogni classe di concorso.

Per sapere quali regioni ospiteranno le commissioni, è necessario consultare l’allegato B del D.D. 510 dove sono indicate le regioni capofila e quelle aggregate. Gli aspiranti commissari e presidenti potranno presentare la domanda solo nella regione di servizio o, in caso di personale a riposo, nella regione di residenza.
Composizione delle commissioni
L’art. 7 del D.D. 510 stabilisce che le commissioni saranno presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e saranno composte, di base, da due docenti. Sono previste anche le figure del segretario e dei membri aggregati per la verifica della conoscenza della lingua inglese.

L’articolo 1 comma 6 del decreto 783 (che novella l’art. 7 del D.D. 510) prescrive che, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni, è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
Sono previsti, per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, la nomina di un supplente.
Requisiti dei presidenti
I requisiti dei presidenti sono richiamati dall’art. 8 del D.D. 510 e sono particolareggiati a seconda della tipologia di posto, comune o sostegno. In particolare per i posti di sostegno e per le classi di concorso A57, A58, A59 e A23, si richiedono dei requisiti aggiuntivi.
– Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;
b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;
c. per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.

– Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
b. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell’ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
c. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.
Lo stesso articolo fornisce delle precisazioni aggiuntive riguardo particolari classi di concorso:
– I presidenti delle commissioni di valutazione per l’accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell’Accademia Nazionale di Danza.
– I presidenti delle commissioni di valutazione per l’accesso ai ruoli delle classi di concorso A23- Lingua italiana per discenti di lingua straniera, sono scelti tra i professori universitari dei settori scientifico disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02.

Requisiti dei commissari
L’art. 9 del D.D. 510 definisce i requisiti dei commissari particolareggiati, anche in questo caso, a seconda della tipologia di posto a concorso. Come per i presidenti per i posti di sostegno e per le classi di concorso A57, A58, A59 e A23, si richiedono dei requisiti aggiuntivi.
I commi 1 e 2 regolamentano i requisiti dei commissari per posto comune. Gli aspiranti commissari devono:
– essere docenti delle istituzioni scolastiche statali confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso.
– Per i docenti AFAM è inserito un ulteriore requisito: devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.
Il comma 3 regolamenta i requisiti dei commissari per posto sul sostegno.

Gli aspiranti commissari devono:
– essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso.
Il comma 4 inserisce i titoli di precedenza in caso di possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;

Il comma 5 richiede che i componenti delle commissioni di valutazione per l’accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, siano scelti tra i docenti delle Accademie di Danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei 15 rispettivi corpi di ballo.
Il comma 6, prevede che i componenti delle commissioni di valutazione per l’accesso ai ruoli delle classi di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera, sono scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.
I componenti aggregati
L’art. 1 comma 7 del decreto 783 prevede la nomina di componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della lingua inglese.
In caso di indisponibilità possono essere nominati i candidati senza i requisiti di ruolo e servizio, purché in possesso della relativa abilitazione. E’ possibile nominare personale proveniente dal settore universitario.
Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle commissioni
L’articolo 10 del D.D. 510 fissa le condizioni ostative per gli aspiranti membri della commissione (presidente, commissari e membri aggregati). In particolare gli stessi non devono:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data;
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
g. svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
h. essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.
Il segretario
Il segretario dovrà essere individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
Vincolo di genere
L’art. 7 comma 6 del D.D. 510 prevede anche un vincolo di genere per la formazione delle commissioni: al suo interno deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
Compensi
L’art. 7 comma 7 del D.D. 510, indica che i compensi saranno quelli previsti dalla normativa vigente: si può quindi ipotizzare che siano confermati i compensi del concorso 2018 che variavano dai 400 ai 500 €.