É stato approvato approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto n. 45/2025 (c.d. Decreto Scuola 2025) contenente ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
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ANTICIPAZIONE DEI TEMPI DI SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
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Oltre alla misura prevista per gli idonei del concorsi, di cui abbiamo parlato in questo articolo, l’art. 2 comma 3-quater del decreto prevede l’anticipazione dei tempi per accettare o rinunciare all’assegnazione della sede scolastica.
Di norma infatti, l’accettazione della sede scolastica avveniva di fatto solo all’atto della presa di servizio, quindi il 1° settembre oppure, nel caso in cui le graduatorie dei concorsi PNRR vengano pubblicate dopo il 31 agosto, ma entro il 10 dicembre, la presa di servizio potrebbe avvenire anche dopo il 1° settembre.
Tale meccanismo consente quindi di individuare anticipatamente, rispetto all’inizio dell’anno scolastico, le eventuali rinunce, in modo da determinare, in un momento dell’anno antecedente, quali siano i posti vacanti e disponibili, al fine di poterli rendere disponibili per le immissioni in ruolo già a valere sull’anno scolastico di riferimento.
Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.
La decorrenza dei contratti sottoscritti non potrà in ogni caso essere anteriore alla data del 1° settembre.
DECADENZA DALLE GRADUATORIE PER MANCATA ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
Il comma 3-quater aggiunto all’articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994 prevede che:
I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato [finalizzata al ruolo], accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
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Pertanto:
i docenti nominati a tempo indeterminato o determinato (ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali per esempio i nominati da GPS I fascia con nomina finalizzata al ruolo) devono accettare (o rinunciare) all’assegnazione della sede entro cinque giorni, o entro il 1° settembre se l’assegnazione avviene dal 28 agosto. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.
La mancata accettazione nei termini sopra indicati viene considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dalla graduatoria e l’annullamento dell’individuazione. Si precisa che la rinuncia all’individuazione (espressa oppure tacita per mancata accettazione nei termini, non produce alcun effetto sulla possibilità di ottenere supplenze).
Al contrario, l’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica determina anche l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.
Pertanto:
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Se la nomina avviene prima del 28 agosto, l’accettazione della sede assegnata deve avvenire entro 5 giorni, pena la decadenza dalla graduatoria o l’annullamento dell’individuazione.
Se la nomina avviene dal 28 agosto, l’accettazione della sede assegnata deve avvenire entro il 1° settembre, pena la decadenza dalla graduatoria o l’annullamento dell’individuazione.
La nomina a tempo indeterminato (o la nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo) determina la decadenza dalle possibilità di ottenere supplenze per l’anno scolastico in corso.