Come si applicano le norme sugli infortuni sul lavoro a un dipendente della scuola assunto a tempo determinato che riceve un nuovo incarico mentre è ancora in fase di guarigione dall’infortunio?
Riferimenti contrattuali
L’articolo 20 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce le regole relative alla gestione dell’infortunio sul lavoro per il personale scolastico.
Conservazione del posto e retribuzione in caso di infortunio
Se il dipendente è assente a causa di un infortunio sul lavoro, il tempo necessario alla completa guarigione clinica non viene conteggiato ai fini del limite massimo previsto per la conservazione del posto. Durante questo periodo, il lavoratore ha diritto a percepire l’intera retribuzione prevista dall’art. 17, comma 8, lettera a).
Malattia da causa di servizio
Quando l’assenza è dovuta a una malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio (diversa dall’infortunio sul lavoro), spetta al dipendente l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto previsto dall’art. 17, commi 1, 2 e 3.
Estensione della tutela ai contratti a tempo determinato
Queste disposizioni si applicano a tutto il personale della scuola, compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato, per l’intera durata della loro nomina. La tutela si estende anche a eventuali nuovi incarichi conferiti mentre il lavoratore è ancora in fase di guarigione da infortunio o malattia da causa di servizio.
Ulteriore nomina durante la malattia
Se al dipendente a tempo determinato viene assegnata un’ulteriore nomina prima della completa guarigione dall’infortunio, la tutela prevista dall’articolo 20 continua ad applicarsi anche al nuovo incarico, ma solo entro i limiti temporali di quest’ultimo.