Tra le deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nel CCNI 25/28 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, non è prevista quella per ricongiungimento al convivente di fatto, a meno che non si tratti di soggetto con grave disabilità per il quale si fruisce del congedo straordinario.

Quesito
Sono un insegnante immesso nell’A.S. 2023/24 con concorso ordinario 2020 (quindi sono al mio terzo anno di vincolo triennale). Mi sono accorto con grande sorpresa che quest’anno – diversamente dall’anno passato – tra le deroghe al vincolo triennale, per chiedere assegnazione interprovinciale, non c’è il ricongiungimento al convivente di fatto (cosa presente l’anno passato per gli assunti 2023/24). L’anno scorso ho ottenuto assegnazione interprovinciale grazie al ricongiungimento al convivente di fatto. Coloro i quali hanno beneficiato di questa deroga l’anno scorso, quest’anno non possono farlo. A me non sembra una cosa normale. I sindacati non se ne sono accorti quando hanno redatto il CCNI? Grazie, a presto
Rispondiamo al lettore che, nemmeno lo scorso anno scolastico, era prevista la deroga per ricongiungimento al convivente di fatto (senza grave disabilità), che costituisce invece uno dei motivi per chiedere l’assegnazione. In realtà nell’art. 7 del CCNI 25/28 si parla di conviventi, anche partenti e affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. In sostanza, il CCNI prevede che il ricongiungimento possa essere chiesto non solo per il convivente di fatto ma anche per parenti o affini conviventi.

Possiamo, pertanto, presumere che il lettore faccia confusione con la deroga seguente:
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge
20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave.
Quindi, per fruire della deroga si deve essere conviventi di fatto di soggetto con grave disabilità, per il quale si fruiscano i riposi e i permessi di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/01.

Sempre in riferimento alle deroghe, precisiamo infine che, rispetto allo scorso anno, ne è stata ampliata una (quella per i figli: lo scorso anno era prevista per i figli minore di 12 anni, per l’a.s. 25/26 per figli minori di 16) e ne è stata aggiunta un’altra (quella per genitori over 65).
Per completezza, riportiamo di seguito le deroghe previste nonché la tempistica che porterà alla pubblicazione degli esiti.
Deroghe
Queste le deroghe che consentono ai docenti vincolati, perché neoassunti in ruolo o assunti da GPS sostegno prima fascia/elenchi aggiuntivi:

- a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
- e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Tempistica
Quanto alla tempistica, è indicata nella nota MIM dell’11 luglio 2025:

- gestione e valutazione istanze: dal 28 luglio;
- comunicazione dell’abilitazione da parte dei docenti assunti a tempo determinato dal concorso PNRR1 nel 24/25: entro l’11 agosto. La convalida della domanda è subordinata al conseguimento e alla comunicazione del titolo abilitante entro la predetta data;
- conclusione operazioni utilizzazione e assegnazione provvisoria: entro il 22 agosto.
FONTE: https://www.orizzontescuola.it/assegnazioni-provvisorie-25-26-il-ricongiungimento-al-convivente-di-fatto-e-una-deroga/